Cassazione Penale, Ordinanza n. 35527/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Vasto, con sentenza del 23 febbraio 2023, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila il 18 dicembre 2025, per la contravvenzione edilizia di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, alla pena di 10 giorni di arresto e 4.000 euro di ammenda. Il fatto era contestato come commesso il 10 gennaio 2020. Con un unico motivo di ricorso congiunto, gli imputati hanno censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha inoltre escluso preliminarmente la maturazione della prescrizione, rilevando che, per il reato contestato come commesso dal 1° gennaio 2020, in grado d’appello rileva la disciplina dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., non quella della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all’art. 131-bis c.p., precisando che la causa di non punibilità è applicabile anche ai reati edilizi, ma che la valutazione deve considerare, tra gli altri elementi, consistenza e caratteristiche dell’abuso, assenza del titolo abilitativo e condotta successiva. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell’entità dell’opera abusiva, superiore a 134 mc, e della totale assenza di autorizzazione; aveva inoltre considerato irrilevante la demolizione successiva perché solo parziale e inidonea a ripristinare l’ordine giuridico violato. La Corte ha escluso la prescrizione e ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001
la Corte d'appello ha motivato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della consistenza dell’abuso (oltre 134 mc.) e della totale assenza di autorizzazione
La disposizione individua la contravvenzione edilizia oggetto della condanna; nel caso concreto la consistenza dell’intervento e l’assenza totale del titolo sono state valorizzate per escludere la particolare tenuità.
Questa Corte ha, anche recentemente, ribadito (Sez. 3, n. 24396 del 20/01/2022, Cecco, n.m.) che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento
La particolare tenuità può essere applicata anche ai reati urbanistici e paesaggistici. La valutazione è concreta e deve considerare le caratteristiche dell’intervento, la sua incidenza urbanistica, la situazione del titolo abilitativo e le modalità esecutive, oltre agli altri elementi pertinenti.
Va preliminarmente escluso che sia maturata la prescrizione del reato, in quanto lo stesso è contestato come commesso in data 10 gennaio 2020, con conseguente applicabilità in grado di appello della disciplina dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. e non di quella della prescrizione, applicabile ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019).
Per il reato commesso il 10 gennaio 2020, la Corte esclude l’applicazione in appello della disciplina della prescrizione e richiama quella dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile anche alle contravvenzioni edilizie: la natura urbanistica del bene tutelato non esclude di per sé la valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p.
- Per valutare la particolare tenuità di un abuso edilizio occorre apprezzare in concreto, tra gli altri elementi, tipologia, dimensioni e caratteristiche dell’opera, destinazione dell’immobile, incidenza sul carico urbanistico, compatibilità con gli strumenti urbanistici, possibilità di sanatoria, esistenza e grado del titolo abilitativo e modalità di esecuzione.
- Dopo le modifiche normative richiamate dalla decisione, la condotta successiva al reato può rilevare nella valutazione della particolare tenuità; la rimozione dell’abuso assume rilievo favorevole quando è spontanea e tempestiva, mentre la demolizione solo parziale può essere ritenuta inidonea a compensare la consistenza dell’illecito e a ripristinare l’ordine giuridico violato.
- La consistenza non modesta dell’opera abusiva e la totale assenza di autorizzazione possono giustificare il diniego della causa di non punibilità, anche se vi è stata una successiva demolizione soltanto parziale.
- Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, nel giudizio di appello trova applicazione la disciplina dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. secondo quanto affermato dalla decisione, anziché la disciplina della prescrizione.
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