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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38919/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per i reati di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990, commi 1 e 4) contestando: a) carenza, illogicità e mancata valutazione della motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione (in particolare per il capo B, relativo a hashish/marijuana); b) errata valutazione del concorso di persone ex art. 110 c.p. (riguardo Vathaj) e mancanza di prova del contributo causale; c) errata esclusione dell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990); d) per Stojani, nell'ulteriore ricorso a firma dell'Avv. Porcelli, si denunciava inoltre l'errata attribuzione dell'intero quantitativo di stupefacente all'imputato, la mancata applicazione del comma 5, la non corretta determinazione della continuazione e delle attenuanti generiche (art. 81 c.p.) e la conferma della confisca del denaro nonostante la prova della sua lecita provenienza.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione: le censure principali sono state ritenute manifestamente infondate perché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata, basata su rilievi di osservazione e sulla valutazione complessiva degli elementi probatori (disponibilità della droga, strumenti per il confezionamento, somma di denaro, successione temporale delle azioni). Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non proposti in appello. L'esclusione della lieve entità è stata ritenuta corretta in considerazione della sistematicità dell'attività, della consistenza della somma di denaro e della eterogeneità delle sostanze. La questione sulla confisca è stata dichiarata inammissibile per non essere stata dedotta in appello. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il contributo degli imputati fosse desumibile dalla 'svolgimento costantemente congiunto' delle azioni e dalla disponibilità comune dello stupefacente, respingendo la doglianza per mancanza di contributo causale distinto.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comma 1

    Norma fondante la punibilità per detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha confermato la configurazione del reato sulla base della prova indiziaria e dei riscontri investigativi.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comma 4

    Riguarda la disciplina sanzionatoria per specifiche ipotesi di spaccio; la Corte d'appello ha applicato i commi pertinenti confermando la condanna per i capi imputati.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comma 5

    Ipotesi di lieve entità: la Corte ha escluso la sua applicabilità sulla base di indici di sistematicità, somma di denaro consistente e pluralità/eterogeneità delle dosi, elementi incompatibili con la minima offensività richiesta dal comma 5.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Regole di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili le censure per mancata congrua contestazione rispetto a quanto già deciso in appello o per motivi non dedotti nel secondo grado.

  • art. 81 cod. pen.

    Riguarda la continuazione e il cumulo di pene: la Corte territoriale ha motivato l'applicazione dell'aumento per continuazione e il mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente: la questione sulla confisca del denaro è stata dichiarata inammissibile in Cassazione perché non proposta in appello, quindi non sindacabile nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che ripropone i medesimi motivi già sollevati in appello e motivatamente respinti è spesso dichiarato inammissibile: è necessario contestare criticamente la motivazione di merito e non limitarsi a una ripetizione formale delle doglianze.
  • Motivi non sollevati in grado di appello sono in genere inammissibili in Cassazione: le questioni devono essere tempestivamente dedotte nei gradi precedenti per poter essere valutate dal giudice di legittimità.
  • L'esclusione dell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) è legittima quando emergono indici di sistematicità dell'attività di spaccio, consistenza della somma di denaro e presenza di sostanze eterogenee: tali elementi possono escludere la minima offensività richiesta dalla norma.
  • La responsabilità per detenzione e spaccio può essere affermata anche su base indiziaria e valutazione complessiva degli elementi (osservazione, disponibilità dello stupefacente in luoghi comuni, strumenti per il confezionamento, se la motivazione è logica e coerente).
  • Su confische e questioni di merito procedurale: per poterle impugnare in Cassazione è necessario che siano state specificamente dedotte nei motivi di appello; altrimenti sono escluse dal sindacato di legittimità.
  • Il giudice d'appello non è tenuto a ripercorrere punto per punto tutte le deduzioni difensive quando vi sia una doppia conformità (sentenza di primo grado e di appello): è sufficiente una motivazione globale, logica e adeguata che indichi i fatti decisivi.

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