Cassazione Civile, Ordinanza n. 12115/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda ex legge n. 89/2001 proposta per ottenere l'equa riparazione del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla durata irragionevole di un procedimento amministrativo davanti al TAR del Lazio, protrattosi per oltre otto anni e poi definito con decreto di perenzione. Dopo una prima fase di merito, una prima cassazione con rinvio e una seconda riassunzione, la Corte d'appello di Perugia ha liquidato al ricorrente euro 5.000,00 per danno non patrimoniale e ha poi regolato le spese di lite di tutti i gradi. Il ricorrente ha nuovamente impugnato il decreto lamentando: 1) la violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi perché le spese erano state liquidate in modo globale per ciascun grado, senza distinta indicazione delle fasi; 2) la violazione dei minimi tariffari, assumendo che il valore della causa dovesse essere determinato sommando capitale e interessi maturati fino alla decisione, con conseguente applicazione di uno scaglione più elevato; 3) il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del compenso per la redazione degli atti con modalità telematiche, ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, nei limiti indicati in motivazione, il primo e il terzo motivo, e ha chiarito che nel giudizio di equa riparazione si applicano i parametri del d.m. n. 55/2014 per le liquidazioni delle spese, con divieto di scendere sotto i minimi tabellari; ha inoltre precisato che gli interessi concorrono alla determinazione del valore della causa solo se già scaduti prima della proposizione della domanda, sicché non era corretto lo scaglione di valore più elevato invocato dal ricorrente. Tuttavia, per le spese del giudizio davanti alla Corte d'appello risultava comunque una liquidazione inferiore ai minimi, mentre la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di aumento per gli atti telematici. Per questo il decreto è stato cassato limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la base della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
Richiamato come norma sostanziale dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo.
art. 54, comma 2, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008
La sua dichiarazione di incostituzionalità era stata invocata nel precedente motivo di ricorso, poi accolto in una fase precedente del giudizio.
Regola la soccombenza e la condanna alle spese; la Corte lo richiama per la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato dal ricorrente nel precedente giudizio per contestare il regolamento delle spese.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
La sua violazione è invocata per omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione per atti telematici.
Richiamato in tema di compensi professionali e determinazione dei compensi dell'avvocato.
È richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa ai fini delle spese.
Disciplina la riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio.
Richiamato nel precedente motivo di ricorso in relazione ai poteri del giudice di rinvio.
Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Per la liquidazione dei compensi il valore della causa si determina secondo il codice di rito; gli interessi rilevano solo se scaduti prima della domanda.
Prevede la maggiorazione del compenso per la redazione di atti e documenti con tecniche informatiche idonee a facilitarne la consultazione e la navigazione.
Costituisce il parametro di liquidazione delle spese; le tabelle applicabili sono la n. 12 per la Corte d'appello e la n. 13 per la Cassazione.
Richiamato come modifica del d.m. n. 55/2014 in tema di parametri forensi.
Richiamato dal ricorrente come modifica dei parametri tariffari.
art. 6 CEDU
La durata irragionevole del processo costituisce la violazione convenzionale posta a fondamento della domanda di equa riparazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001, la liquidazione delle spese legali deve avvenire applicando i parametri forensi del d.m. n. 55/2014, secondo la tabella corrispondente al giudice davanti al quale si è svolto il grado, e il giudice non può scendere sotto i valori minimi tabellari.
- Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione dei compensi professionali, gli interessi si sommano al capitale solo se già scaduti prima della proposizione della domanda; non rilevano, dunque, gli interessi maturati successivamente.
- La liquidazione delle spese deve consentire il controllo della correttezza del parametro applicato; una liquidazione meramente globale non esime il giudice dall'apprezzare la congruità rispetto alle singole fasi tariffarie rilevanti.
- L'omessa pronuncia su una domanda specifica di maggiorazione del compenso per la redazione di atti con modalità telematiche integra vizio denunciabile in cassazione.
- La maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 presuppone la redazione di atti e documenti con tecniche informatiche che ne migliorino concretamente la consultazione o la fruizione, e deve essere esaminata dal giudice se specificamente richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11939/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11944/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11954/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11955/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11956/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11958/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →