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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15236/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 15-16/04/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP del 19/03/2021; il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un profitto quantificato in euro 2.384.161,85 ritenendo sussistenti indizi di reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), frodi carosello e reati tributari (art. 2 d.lgs. 74/2000 e art. 10-ter), nonché reati connessi alla normativa antimafia/organizzazione di reati transnazionali; il ricorrente censura in particolare: 1) mancanza del fumus commissi delicti circa l'adesione all'associazione e la partecipazione consapevole (contestando la valutazione degli indici indiziari quali i pagamenti anticipati e i rapporti con le società cartiere); 2) mancanza di fumus del reato tributario contestato (art. 2 d.lgs. 74/2000) posto che le fatture sarebbero state pagate dopo consegna e i fornitori non sarebbero fittizi nella percezione del ricorrente; 3) mancata/mancante motivazione sul periculum in mora necessario per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso di Grande Domenico fondato limitatamente alla carenza motivazionale circa le esigenze cautelari (in particolare il "periculum in mora") e ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alle esigenze cautelari, rinviando al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio su tale punto. Per il resto il ricorso del Grande è stato dichiarato inammissibile; il ricorso della società Cerealgrande S.n.c. è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale (il difensore non era munito di procura speciale per proporre ricorso per cassazione). La Corte ha confermato la legittimità, sul piano indiziario, delle valutazioni del Tribunale del riesame circa la sussistenza di elementi indiziari di partecipazione al meccanismo fraudolento, ribadendo i criteri applicabili in sede di misure cautelari reali (sufficienza degli indizi, onere di allegazione dell'elemento dirimente da parte del ricorrente, limite della cognizione del giudice del riesame). Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul periculum in mora (richiamando Sez. U. n. 36959/2021).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: la Corte prende in considerazione la valutazione indiziaria della sussistenza del reato associativo sulla base della stabilità e coordinamento delle condotte rilevate nelle indagini

  • art. 3 legge n. 146/2006

    Riferimento normativo correlato ad illeciti transnazionali/organizzati; utilizzato nel quadro della qualificazione della condotta come associativa/organizzata

  • artt. 2, 5, 8 e 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norme sul diritto tributario e sui reati fiscali (tra cui la dichiarazione fraudolenta e la quantificazione della soglia di rilevanza penale ai sensi dell'art. 10-ter); la corte valuta l'esistenza di indizi anche per i reati tributari contestati

  • art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative al riesame delle misure cautelari reali e conseguente impugnazione: richiamate per definire l'ambito del riesame e della cassazione

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Previsione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte richiede che il provvedimento contenga motivazione anche sul periculum in mora quando il sequestro anticipa l'effetto ablativo della confisca

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca: collegamento con l'esigenza cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca

  • art. 100, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola sulla necessitaà della procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali quando il ricorrente è un terzo interessato (applicata per la società)

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari: ammissibilità solo per violazione di legge (es. mancanza o apparente motivazione)

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola sul valore degli indizi e sulla combinazione degli stessi: la Corte richiama che l'indizio può assumere significato soltanto secondo le regole di valutazione dell'indizio, senza trasformarlo in prova nella fase cautelare

  • Sez. U. n. 36959/2021 (Ellade)

    Precedente interpretativo richiamato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione anche sul periculum in mora, rapportata alle ragioni per cui si anticipa l'effetto ablativo

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma in materia di condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile: applicata per imporre oneri alla società la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) il giudice si basa su indizi sufficienti, non su prove definitive: per contrastare efficacemente un sequestro in sede di riesame occorre dimostrare, con elementi di segno contrario che emergono chiaramente dagli atti a disposizione del Tribunale, che gli indizi siano privi anche della valenza possibilistica minima.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge (es. mancanza o apparente motivazione); non può essere utilizzato come normale riesame di merito degli elementi di fatto o come censura di mera illogicità delle valutazioni indiziarie.
  • Se la parte terza (es. società) vuole impugnare in cassazione provvedimenti relativi a misure reali occorre conferire al difensore una procura speciale nelle forme previste dall'art. 100 c.p.p.; la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso
  • Quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca, il provvedimento deve contenere una motivazione anche sul "periculum in mora" che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al processo di merito; l'omessa motivazione su questo punto puo° giustificare l'annullamento limitato della misura e il rinvio per nuovo esame.
  • Le deduzioni difensive che sollevano elementi contrari all'indizio devono essere allegati e prodotti agli atti del Tribunale del riesame: il gravame in Cassazione per omesso esame di punto decisivo richiede che il ricorrente dimostri che l'elemento dirimente era effettivamente a disposizione del giudice e non valutato.
  • Per superare indici indiziari consolidati (es. pagamenti anticipati, rapporti continuativi con società cartiere, ripetute condotte coordinate) in sede cautelare occorre puntualità probatoria che privi tali indici della loro portata indiziaria "ictu oculi"; mere contestazioni teoriche o alternative spiegazioni di segno analogo spesso non sono sufficienti in sede cautelare.

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