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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02584/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della ricostruzione di carriera, della qualifica di ispettore superiore SUPS della Polizia di Stato con decorrenza anteriore rispetto a quella formalmente attribuita. Il dipendente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda dal TAR Lazio; il Consiglio di Stato, in riforma, aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ritenendo che la pretesa riguardasse una posizione non di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, e che i provvedimenti di inquadramento non impugnati fossero ormai definitivi e quindi ostativi anche rispetto agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. Con il ricorso per cassazione il dipendente denunciava un illegittimo rifiuto di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato, pur in ambito di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego, avesse negato la propria giurisdizione su un diritto soggettivo e avesse erroneamente trattato la questione come soggetta a decadenza e non a prescrizione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse negato la propria giurisdizione, ma avesse esercitato la giurisdizione stessa qualificando la domanda come inammissibile per effetto della definitività di precedenti provvedimenti amministrativi non impugnati. L'eventuale errore nella qualificazione della situazione soggettiva come interesse legittimo, anziché diritto soggettivo, rientra nei limiti interni della giurisdizione ed è quindi insindacabile ex art. 362 c.p.c. Sono state poste a carico del ricorrente le spese e le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione attiene solo al rifiuto di giurisdizione o ad altri casi tipizzati, non agli errori interni nell'esercizio della giurisdizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata definita in conformità alla proposta del relatore, con trattazione camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna aggravata prevista per il giudizio definito in conformità alla proposta, liquidando le somme a favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 75, primo comma, d.P.R. n. 335/1982

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale intervenuta con la sentenza n. 224 del 2020, relativa all'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario.

  • sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2020

    È evocata come precedente che ha inciso sulla disciplina della decorrenza giuridica della qualifica del personale di polizia promosso per merito straordinario.

Massime di principio

  • Non integra rifiuto di giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, dichiari inammissibile la domanda per effetto della definitività di provvedimenti amministrativi non impugnati.
  • L'erronea qualificazione della posizione soggettiva come interesse legittimo anziché diritto soggettivo, quando avvenga nel contesto di una domanda comunque esaminata dal giudice munito di giurisdizione, costituisce un errore interno alla giurisdizione e non è deducibile ai sensi dell'art. 362 c.p.c.
  • Ai fini del sindacato ex art. 362 c.p.c., il rifiuto di giurisdizione ricorre solo quando il giudice affermi l'estraneità della controversia alle proprie attribuzioni, non quando neghi tutela per ragioni di rito o di merito connesse alla qualificazione della situazione giuridica dedotta.
  • La sopravvenienza di una pronuncia costituzionale favorevole non supera, di per sé, la definitività di provvedimenti amministrativi non tempestivamente impugnati, se il giudice ritiene tali provvedimenti ormai intangibili.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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