Cassazione Penale, Ordinanza n. 25277/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP per detenzione, a fini di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana) in quantitativi rilevanti, applicando la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, con riconoscimento della recidiva contestata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa. La censura sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla dosimetria fosse insufficiente e che non si fosse adeguatamente valorizzata la condotta processuale dell'imputato.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che l'imputato aveva solo riconosciuto l'addebito in sede di convalida dell'arresto, mentre la gravità del fatto era elevata per il numero di dosi ricavabili; inoltre, la scelta del rito abbreviato non poteva essere considerata una collaborazione utile, poiché già compensata dalla riduzione di pena. La pena, fissata sopra il minimo ma sotto la media edittale, era giustificata dai precedenti anche specifici e dalla personalità emergente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti in quantità di hashish e marijuana.
Gli elementi indicati dalla disposizione sono ritenuti implicitamente richiamati dal giudice nella motivazione sulla determinazione della pena, quando questa sia irrogata al di sotto della media edittale.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza non ravvisata nel caso concreto.
Massime di principio
- In tema di determinazione della pena, quando il giudice irroga una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale si intendono compresi i parametri di cui all'art. 133 c.p.
- La gravità concreta del fatto, desunta anche dal numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta, e i precedenti specifici dell'imputato possono legittimare l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale ma inferiore alla media.
- La mera scelta del rito abbreviato non integra di per sé una collaborazione processuale idonea a giustificare un ulteriore contenimento della pena, se il relativo beneficio è già stato compensato dalla riduzione conseguente al rito.
- La confessione o ammissione dell'addebito resa in sede di convalida dell'arresto non impone automaticamente una riduzione di pena ove permangano elementi di gravità del fatto e di negativa personalità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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