Cassazione Civile, Ordinanza n. 11704/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. La società utilizzatrice dell'energia sosteneva di essere legittimata a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria, deducendo la violazione dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, perché i giudici di merito avevano ritenuto che l'unico legittimato fosse il fornitore di energia, mentre il consumatore finale avrebbe potuto agire soltanto in via civilistica contro quest'ultimo. La ricorrente domandava quindi la cassazione della sentenza regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso e, in memoria, chiedeva anche la rimessione alle Sezioni Unite e valorizzava profili di contrasto con il diritto unionale e una questione di legittimità costituzionale già sottoposta alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale e, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione è il fornitore. Il consumatore finale può agire contro il fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e solo eccezionalmente, se dimostra l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione in ragione della situazione del fornitore, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio di effettività della tutela. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite e ha ritenuto non dirimenti i profili di contrasto con il diritto UE e la questione costituzionale richiamata in memoria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995
in materia di accise e rimborsi, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata è il fornitore di energia elettrica, non il consumatore finale, salvo l'eccezionale tutela diretta del consumatore nei casi di impossibilità o eccessiva difficoltà dell'azione contro il fornitore.
art. 29, comma 2, L. n. 428 del 1990
concorre a individuare nel fornitore il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
art. 6, comma 3, d.l. n. 511 del 1988
le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica gravano sul fornitore al momento della fornitura al consumatore finale.
non ricorre un obbligo di sospensione del giudizio per il solo fatto che penda un diverso giudizio costituzionale o che vi siano questioni di compatibilità, se la Corte ritiene di poter decidere autonomamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte addizionali sull'energia elettrica, il legittimato ordinario a chiedere la restituzione all'Amministrazione finanziaria è il fornitore che ha effettuato il versamento, poiché il prelievo è rapportato alla fase di fornitura.
- Il consumatore finale che abbia sopportato il costo dell'imposta per effetto dell'addebito del fornitore deve, di regola, agire contro quest'ultimo con l'azione di ripetizione dell'indebito.
- L'azione diretta contro l'Amministrazione finanziaria da parte del consumatore finale è ammessa solo in via eccezionale e subordinatamente alla prova concreta dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà di esperire utilmente l'azione contro il fornitore, in ossequio al principio di effettività della tutela.
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite o il richiamo a orientamenti diversi non impongono l'accoglimento quando la giurisprudenza di legittimità recente sia già univoca e risolutiva della questione.
- La mera evocazione di profili di contrasto con il diritto dell'Unione o di una questione di legittimità costituzionale non esonera la Corte dall'applicare il diritto interno secondo l'interpretazione ritenuta corretta, né determina automaticamente la sospensione del giudizio.
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