Cassazione Penale, Sentenza n. 48280/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sent. n. 35630/2022), aveva concesso loro le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena relativa al reato qualificato come concorso in peculato. I ricorsi censuravano vizi di motivazione, travisamento della prova ed errata applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, sostenendo l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato ovvero la necessità di diversa qualificazione giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, sulla base degli accertamenti di fatto del giudice di rinvio, la condotta dei ricorrenti si configuri non come peculato ma come truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1 e art. 61, n. 9 cod. pen.), posto che gli imputati avrebbero indotto in errore terzi e autorità attraverso false rappresentazioni e omissioni dolose per ottenere l'uso dell'elicottero. Conseguentemente, trattandosi di reato la cui prescrizione decorre diversamente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Sono state confermate le statuizioni civili relative alla responsabilità civile e al risarcimento in favore dell'Azienda Ospedaliera. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile/tardiva la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile e, pertanto, ha rigettato tale richiesta.
Norme richiamate
La fattispecie è stata ritenuta applicabile perché l'uso dell'elicottero è stato conseguito mediante artifizi e raggiri che hanno indotto in errore sull'urgenza e sull'autorizzazione al trasferimento
È stata riconosciuta l'aggravante prevista per il reato, rilevante nella qualificazione come truffa aggravata
Norma processuale citata nei motivi per vizi di motivazione e applicazione della legge penale in sede di impugnazione
Richiamato nei motivi per censurare presunte violazioni nella decisione del giudice del rinvio
comma 1, lett. b), c) e e)
Richiamato dalle difese per contestare vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge nella sentenza impugnata
Usata per spiegare che, in caso di annullamento della Cassazione sulla qualificazione giuridica, non si forma il "giudicato parziale" relativamente alla nuova qualificazione, rendendo possibile la nuova valutazione sul punto
Applicata per dichiarare tardiva la memoria della parte civile nel rito cartolare, con conseguente esclusione del diritto alla liquidazione delle spese processuali
Riferimento formale alle norme che disciplinano il contraddittorio scritto nel trattamento dei ricorsi (richiami procedurali)
Ulteriore richiamo procedurale relativo al contraddittorio scritto nel procedimento
Massime di principio
- Se, a seguito di annullamento per la qualificazione giuridica, il giudice di rinvio accerta che la condotta integra una fattispecie diversa (es. truffa anziché peculato), si può procedere alla rinnovata qualificazione anche se questa comporta conseguenze favorevoli all'imputato (compresa la prescrizione); il giudicato parziale non impedisce tale rinnovata qualificazione quando l'annullamento ha riguardato proprio la configurazione giuridica
- La differenza tra peculato e truffa aggravata può dipendere dalla "disponibilità" del bene: se il soggetto non aveva poteri giuridici per disporre del bene, ma ha ottenuto il suo utilizzo mediante artifici o raggiri, la condotta tende a configurarsi come truffa aggravata (anche con abuso di funzione pubblica)
- La proclamazione della prescrizione dopo la rinnovata qualificazione è possibile e determina l'estinzione del reato anche se in precedenti gradi era stata contestata diversa fattispecie
- Le statuizioni civili possono essere confermate anche se il reato è estinto per prescrizione, perché la responsabilità civile va valutata indipendentemente dall'estinzione del reato
- Motivi già esaminati e reiterati nelle precedenti impugnazioni possono essere ritenuti inammissibili in Cassazione; il giudice della rinvio è vincolato dal perimetro indicato dalla sentenza di annullamento e deve approfondire le questioni specificamente devolute
- Nel rito cartolare, documenti e memorie per le pretese di liquidazione presentati oltre i termini possono essere dichiarati tardivi e comportare la perdita del diritto alla liquidazione delle spese processuali da parte civile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48042/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48043/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48044/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48045/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48048/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48049/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →