Cassazione Civile, Ordinanza n. 00241/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affiliante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affiliazione commerciale concluso il 30 settembre 2000, in forza del quale la società affiliata poteva vendere in Lombardia i prodotti della società affiliante per cinque anni, con tacito rinnovo per due anni in mancanza di disdetta tempestiva. La società affiliata convenne in giudizio l’affiliante chiedendo: l’accertamento della rinnovazione del contratto per ulteriori due anni, l’accertamento dell’illegittimità del recesso dell’affiliante e il risarcimento del danno. L’affiliante resistette deducendo l’inadempimento della controparte e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento. In appello la decisione fu riformata solo in parte, con liquidazione di danni a favore di entrambe le parti. In cassazione la ricorrente articolò sei motivi: contestò, in sintesi, la valutazione della condotta dell’affiliante tra il 2000 e il 2003, l’interpretazione di una lettera del 2003, la legittimità del recesso e della risoluzione per inadempimento dell’affiliata, la prova dell’inadempimento e del danno invocato dall’affiliante, l’omessa considerazione dell’allegato inadempimento dell’affiliante ai propri obblighi di esclusiva e non concorrenza, nonché la pretesa inammissibilità dell’indagine svolta dall’affiliante sui documenti contabili esibiti. Tuttavia, il ricorso era redatto in modo massicciamente "assemblato", con trascrizione integrale di atti e documenti, in violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la redazione dell’atto, caratterizzata da estese trascrizioni integrali di atti processuali e documenti, fosse incompatibile con il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e quindi sanzionata con l’inammissibilità. La Corte ha richiamato l’orientamento maggioritario e le Sezioni Unite sull’"assemblaggio" del ricorso per cassazione, affermando che non spetta al giudice di legittimità ricostruire o selezionare il materiale rilevante da un atto eccessivamente prolisso. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di euro 8.000 e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una sintesi effettiva e selettiva dei fatti rilevanti; la riproduzione integrale di atti e documenti non soddisfa il requisito e comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e omesso esame sono rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità per difetto del requisito formale del ricorso.
artt. 1175, 1362, 1363, 1366, 1375 c.c.
Richiamati nei motivi come norme asseritamente violate nella lettura del contratto e nella valutazione della condotta delle parti, ma non esaminati nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Invocato per contestare l’inadempimento e la responsabilità contrattuale, ma non scrutinato nel merito.
Richiamato per dedurre la violazione dell’onere della prova, ma la questione è rimasta assorbita.
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e dell’istruttoria, senza esame di merito.
Richiamato nel sesto motivo con riferimento all’attività istruttoria/documentale, senza rilievo decisivo ai fini dell’esito.
La Corte ha ravvisato un abuso del processo nella modalità di redazione del ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa: la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti non lo soddisfa e determina l’inammissibilità.
- L’"assemblaggio" del ricorso, inteso come trascrizione estesa e indiscriminata di atti e documenti, non può essere sanato dal giudice mediante selezione o espunzione del materiale superfluo: l’autosufficienza e la sintesi sono oneri della parte ricorrente.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto strutturale dell’atto, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
- La redazione abusiva del ricorso, perché eccedente rispetto alla funzione processuale dell’atto di legittimità, può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. oltre alle spese di lite.
- Nel giudizio di cassazione la sinteticità dell’esposizione dei fatti non è un requisito meramente formale, ma condizione essenziale per consentire alla Corte di comprendere immediatamente la controversia e selezionare le questioni effettivamente rilevanti.
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