Cassazione Civile, Ordinanza n. 25104/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto di confine tra due fondi finitimi. Un proprietario agiva per ottenere l’individuazione giudiziale del confine, il rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata senza titolo e il risarcimento dei danni. La controparte si costituiva resistendo e proponeva riconvenzionalmente l’usucapione della porzione inglobata, o in subordine una domanda ex art. 1159 c.c. per l’acquisto abbreviato del suolo occupato da un edificio costruito in buona fede, con pagamento del doppio del valore del terreno e risarcimento. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva l’usucapione ordinaria ventennale della convenuta. In appello, invece, la Corte territoriale riformava integralmente la decisione: escludeva la prova rigorosa del possesso utile ad usucapire, valorizzava le risultanze catastali e tecniche per accertare uno sconfinamento di circa 880 mq nel fondo dell’attore, ordinava il rilascio e respingeva anche la domanda subordinata di attribuzione della proprietà del suolo. Rigettava infine la domanda di usucapione decennale perché proposta tardivamente in memoria di replica e fondata su fatti costitutivi diversi da quelli dell’usucapione ordinaria. Con il ricorso per cassazione la soccombente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 c.c., in combinato disposto con gli artt. 101 e 190 c.p.c. e con l’art. 24 Cost., sostenendo che la domanda di usucapione abbreviata doveva considerarsi ammissibile, in quanto il diritto di proprietà sarebbe autodeterminato e i relativi presupposti (buona fede, titolo, acquisto a non domino, trascrizione) sarebbero stati già tempestivamente allegati nel giudizio. Contestava dunque la statuizione di inammissibilità della domanda ex art. 1159 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché l’usucapione abbreviata non è compresa automaticamente nella domanda di usucapione ordinaria, essendo caratterizzata da presupposti specifici e diversi, che devono essere tempestivamente allegati e sui quali la controparte deve poter contraddire. In particolare, nel caso concreto mancava la deduzione di un titolo idoneo astrattamente a trasferire la proprietà proveniente da non domino e idoneo a individuare il bene in corrispondenza con quello posseduto; la ricorrente, per sua stessa prospettazione, aveva escluso che il rogito comprendesse la porzione contesa. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva e inammissibile la domanda di usucapione decennale proposta solo in memoria di replica in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’usucapione abbreviata richiede un titolo idoneo proveniente da non domino, la trascrizione, la buona fede e il possesso per dieci anni; occorre inoltre la perfetta identità tra bene indicato nel titolo e bene posseduto, senza che possesso e titolo possano integrarsi reciprocamente.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio sui fatti costitutivi della domanda nuova.
art. 24 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa sulla domanda proposta.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della proposizione della domanda nelle memorie conclusive; la Corte esclude che in tali memorie possano essere introdotte domande nuove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È indicata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La domanda di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. non coincide con quella di usucapione ordinaria: si tratta di una fattispecie autonoma, con presupposti propri che devono essere specificamente allegati e provati.
- Ai fini dell’usucapione abbreviata è necessaria la perfetta corrispondenza tra il bene descritto nel titolo di acquisto e il bene effettivamente posseduto; il possesso non può integrare un titolo mancante, né il titolo può integrare il possesso.
- Una domanda fondata su fatti costitutivi diversi da quelli originariamente dedotti non può essere introdotta per la prima volta in memoria di replica, poiché ciò violerebbe il contraddittorio e il diritto di difesa della controparte.
- Nel giudizio di legittimità, la Corte può confermare la decisione di merito che escluda l’ammissibilità di una domanda nuova anche quando il ricorrente invochi la distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati, se i fatti costitutivi specifici non risultano tempestivamente allegati.
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