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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34676/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un fideiussore per il pagamento di una rilevante somma, oltre interessi di mora e spese, in solido con altri coobbligati, in forza di una fideiussione prestata quando il ricorrente era socio della società debitrice. Il giudizio di merito aveva escluso la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ritenendo tardiva la produzione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005; aveva respinto le eccezioni di riempimento di foglio in bianco, liberazione ex art. 1956 c.c., invalidità per usura e recesso; aveva però ridotto l’importo dovuto rispetto a quello ingiunto per effetto delle risultanze contabili e della CTU. La corte d’appello aveva poi confermato la decisione, affermando tra l’altro che il provvedimento della Banca d’Italia era atto amministrativo da produrre tempestivamente, che non vi era prova della concessione di ulteriore credito senza autorizzazione del fideiussore dopo la messa in mora, che non vi era prova di un valido recesso dalla garanzia, che l’usura accertata era sopravvenuta e non comportava nullità originaria della clausola, e che il tasso di mora non era usurario al momento della pattuizione. Con il ricorso per cassazione il fideiussore ha dedotto cinque motivi di violazione di legge: 1) erronea declaratoria di tardività dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e mancata considerazione della nullità della clausola derogatoria del medesimo articolo; 2) omessa considerazione della decadenza/liberazione della banca ex art. 1956 c.c. per aumento del credito e peggioramento della situazione patrimoniale della debitrice, nonché per il preteso recesso dalla garanzia; 3) errata esclusione dell’efficacia invalidante dell’omessa segnalazione della fideiussione alla Centrale Rischi; 4) errata valutazione del recesso della garanzia e delle prove documentali e testimoniali; 5) errata qualificazione dell’usura come sopravvenuta e conseguente errata applicazione delle norme su fideiussione e tasso soglia. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando in sintesi che molte censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o erano prive di autosufficienza; che altre miravano in realtà a sollecitare un riesame del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; e che, quanto all’usura, la Corte territoriale si era uniformata alla giurisprudenza consolidata in tema di usura sopravvenuta. Ha inoltre rilevato che l’eccezione ex art. 1957 c.c. era stata tardivamente proposta e che la pretesa bancarià di richiedere gli interessi al tasso pattuito non integra di per sé violazione di buona fede. La sentenza si è conclusa con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del fideiussore. Ha confermato, per quanto rileva in sede di legittimità, la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’impugnazione contro la sentenza di primo grado nel rapporto banca-fideiussore. In particolare, ha ritenuto inammissibili i motivi perché non adeguatamente specifici, non autosufficienti o diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; ha ribadito che l’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. era stata tardiva; che la doglianza sulla liberazione ex art. 1956 c.c. mirava a un riesame dei fatti; che l’omessa segnalazione alla Centrale Rischi non incideva sulla validità della garanzia; che il recesso non risultava provato; e che l’usura accertata era sopravvenuta, con conseguente mera riduzione degli addebiti entro il tasso soglia, non nullità originaria della clausola. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di riesame del fatto o delle prove; i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; se si deduce una censura fondata su atti o documenti, occorre riportarne il contenuto rilevante in modo completo e funzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in contestazione dell’apprezzamento del giudice sulle prove, se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • art. 1375 c.c.

    La pretesa di pagamento degli interessi secondo il tasso pattuito, anche se poi divenuto superiore al tasso soglia, non è di per sé contraria a buona fede.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa invalidità della garanzia, senza che la censura sia stata ritenuta ammissibile.

  • art. 1815 c.c.

    L’usura sopravvenuta non comporta l’applicazione della sanzione di nullità/caducazione automatica prevista per l’usura originaria; impone soltanto il ricondursi degli addebiti entro la soglia di legge per i periodi interessati.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di fideiussione, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole.

  • art. 1939 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole.

  • art. 1941 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole.

  • art. 1956 c.c.

    La censura sulla liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito senza autorizzazione presuppone una specifica prova dei fatti costitutivi; in cassazione non è ammesso un riesame del merito della valutazione probatoria.

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza del creditore dall’azione contro il fideiussore va eccepita tempestivamente dalla parte interessata e non è rilevabile d’ufficio; la clausola derogatoria non viene esaminata se l’eccezione sostanziale è comunque tardiva. La decadenza opera ipso facto, a tutela dell’interesse del fideiussore, ed è derogabile dalle parti.

  • art. 1957 c.c.

    La mancata tempestiva deduzione dell’eccezione ne impedisce l’esame nel giudizio di legittimità.

  • art. 1957 c.c.

    Il ritardo del creditore nell’escussione è già presidiato dalla disciplina della decadenza, non essendo necessario dimostrare una mala fede del creditore.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola derogatoria del termine di decadenza, ove esistente, non assume rilievo se l’eccezione sostanziale è comunque non tempestivamente proposta.

  • art. 1957 c.c.

    La disciplina tutela il fideiussore, ma non esprime un interesse di ordine pubblico e può essere derogata anche tacitamente.

  • art. 1957 c.c.

    L’eccezione è di decadenza e come tale non rilevabile d’ufficio.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte richiama il principio per cui la decadenza del creditore opera automaticamente e non richiede accertamento dell’elemento soggettivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo richiama in tema di onere della prova, ma la Corte osserva che le doglianze si traducono in contestazione della valutazione di merito delle prove.

  • art. 96 c.p.c.

    Sussistendo i presupposti, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 183 c.p.c.

    Il provvedimento della Banca d’Italia e le relative difese andavano tempestivamente prodotti e dedotti nei termini delle memorie istruttorie.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2 L. n. 287/1990

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità antitrust della fideiussione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 5 T.U.B.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla Centrale Rischi e alla pretesa invalidità della garanzia, senza accoglimento.

  • delibera C.I.C.R. 29 marzo 1994

    Richiamata dal ricorrente nell’ambito della doglianza sull’usura e sulla disciplina bancaria, senza esito favorevole.

  • circolare Banca d'Italia n. 139/1991

    Richiamata dal ricorrente in tema di segnalazioni alla Centrale Rischi; la Corte ha ritenuto irrilevante l’omissione ai fini della validità della fideiussione.

  • provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005

    La Corte d’appello lo ha qualificato come atto amministrativo e non normativo; doveva quindi essere prodotto nei termini processuali e non poteva essere trattato come fatto notorio.

  • art. 1375 c.c.

    La domanda di pagamento nei limiti del tasso validamente convenuto non viola la buona fede per il solo superamento sopravvenuto della soglia di usura.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le censure per violazione di legge non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: quando il ricorso mira a contestare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito, il motivo è inammissibile se non si deduce specificamente il vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: se la doglianza si fonda su atti o documenti, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L’eccezione di decadenza del creditore dall’azione contro il fideiussore ex art. 1957 c.c. deve essere proposta tempestivamente dalla parte interessata; non è rilevabile d’ufficio e, se tardiva, non può essere esaminata in cassazione.
  • La disciplina dell’art. 1957 c.c. tutela l’interesse del fideiussore a un tempestivo esercizio dell’azione, ma non esprime un interesse di ordine pubblico assoluto e può essere derogata dalle parti anche in modo implicito.
  • La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede la dimostrazione della concessione di ulteriore credito al debitore, senza autorizzazione del garante, in presenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore; tale accertamento è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a rivalutare i fatti.
  • L’omessa segnalazione di una garanzia alla Centrale Rischi non incide, di per sé, sulla validità della fideiussione, quando la funzione della disciplina sia quella di rappresentare l’affidabilità creditizia dei soggetti inadempienti e non di pubblicizzare i negozi di garanzia.
  • L’usura sopravvenuta non determina la nullità originaria della clausola né l’applicazione automatica della sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c.; comporta piuttosto la riduzione degli interessi e degli addebiti nei limiti del tasso soglia per i soli periodi interessati.
  • La pretesa del creditore di esigere gli interessi al tasso validamente pattuito non è, per il solo fatto del successivo superamento del tasso soglia, contraria a buona fede nell’esecuzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaPrescrizioneDecadenza

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