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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27227/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro un socio, chiedendo il pagamento di una somma pari al prezzo prefissato per l'esercizio di una opzione put e call contenuta in un accordo del 3 novembre 2009, stipulato per consentire l'acquisto congiunto di una società kosovara, di cui la resistente deteneva la quota maggioritaria e il ricorrente una partecipazione minore. L'opponente aveva visto respinta l'opposizione in primo grado e poi l'appello. In cassazione deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 345 c.p.c. perché il difetto di causa concreta dell'accordo sarebbe stato già dedotto in opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la nullità per difetto di causa sarebbe rilevabile d'ufficio; sosteneva che il meccanismo put/call fosse un derivato finanziario non utilizzabile fuori dai mercati regolamentati, privo nella specie di premio, di prezzo di mercato e di sottostante quotato, e quindi privo di causa e meritevolezza ex artt. 1322, 1325 n. 2 e 1418 c.c. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 2265 c.c., assumendo che il patto fosse un patto leonino finalizzato a escludere la resistente dalle perdite dell'operazione immobiliare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse una domanda nuova in appello quanto al difetto di causa, ma ha ritenuto infondato il motivo perché il meccanismo dell'opzione put e call non è confinato ai contratti derivati borsistici e può essere validamente impiegato anche in un patto parasociale funzionale a un'operazione imprenditoriale specifica; nella specie non mancava la causa concreta del patto. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., richiamando il principio secondo cui è lecito il patto tra soci che, in occasione di un finanziamento partecipativo, preveda una put con prezzo predeterminato e obbligo di acquisto della partecipazione, quando non si realizzi un'esclusione assoluta e costante dalla partecipazione agli utili o alle perdite tale da alterare la causa societaria. Ha quindi confermato la sentenza impugnata con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte ha riconosciuto astrattamente che la nullità per difetto di causa può essere rilevata anche in appello, ma ha escluso l'ammissibilità della censura nel merito perché mancava il presupposto fattuale della dedotta nullità.

  • art. 1421 c.c.

    la nullità è rilevabile d'ufficio, ma ciò non muta l'infondatezza del motivo perché il patto non era privo di causa.

  • art. 1325 n. 2 c.c.

    la causa è elemento essenziale del contratto, ma nella specie la causa concreta del patto era presente.

  • art. 1418 c.c.

    la nullità per difetto di causa non ricorre, perché il negozio ha una funzione pratica meritevole e determinata.

  • art. 1322 c.c.

    l'autonomia negoziale può esprimersi anche in patti parasociali con meccanismo put/call, purché sorretti da una funzione concreta lecita e meritevole.

  • art. 2265 c.c.

    il divieto di patto leonino è violato solo quando vi sia esclusione assoluta e costante di un socio da utili o perdite con alterazione della causa societaria; non basta un trasferimento interno del rischio tra soci o con terzi che non incida sulla società.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità conforme.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha confermato la decisione di merito pur correggendone la motivazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 228/12

    richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il meccanismo dell'opzione put e call non è ontologicamente limitato ai contratti derivati finanziari negoziati sui mercati regolamentati, potendo essere validamente impiegato anche in accordi parasociali o negozi collegati a specifiche operazioni imprenditoriali, quando sia chiara la funzione concreta perseguita dalle parti.
  • Ai fini della validità del contratto rileva la causa concreta effettivamente perseguita: non è sufficiente richiamare uno schema negoziale tipico dei mercati finanziari per dedurne l'assenza di causa se il patto, nel contesto complessivo, realizza un'operazione economica lecita e determinata.
  • Il divieto di patto leonino è violato solo se la clausola esclude un socio in modo assoluto e costante dalla partecipazione agli utili o alle perdite, con alterazione della causa societaria; non lo è quando il patto regoli internamente il rischio economico tra soci senza incidere sulla struttura e funzione del rapporto sociale.
  • Un accordo che preveda un diritto di vendita della partecipazione a prezzo predeterminato, inserito in un finanziamento partecipativo e diretto a consentire la realizzazione dell'affare, può essere lecito e meritevole di tutela se mantiene un sinallagma tra i vantaggi e gli oneri assunti dalle parti.
  • La censura di nullità per difetto di causa, pur astrattamente rilevabile anche d'ufficio, resta infondata se il giudice accerta che il negozio ha una causa concreta e non sussiste alcuna violazione di norme imperative.

Come è indicizzato

MateriePatti parasocialiImpugnazioni
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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