Cassazione Penale, Sentenza n. 41879/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Firenze e lo aveva condannato per il reato commesso il 4 agosto 2014, relativo a falsità in atti (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 483 cod. pen.). Il difensore ha prospettato tre motivi: (i) errata applicazione degli artt. 46 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 483 cod. pen.; (ii) vizio per illogicità e contraddittorietà della motivazione; (iii) errata applicazione degli artt. 46, comma 1-bis, e 38 lett. e) del d.lgs. 163/2006. In via subordinata è stata chiesta la declaratoria di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile; ha osservato che, alla luce della sentenza di condanna in appello e della natura dei vizi dedotti, non sussistono elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; ha inoltre constatato che il termine massimo di prescrizione è decorso il 4 febbraio 2022. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Norma richiamata con riferimento alla fattispecie di falsità in certificazioni; la Corte di appello aveva ritenuto applicabile la fattispecie, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito l'interpretazione sostanziale in quanto ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.
art. 46 D.P.R. n. 445/2000
Articolo richiamato nelle censure del difensore (errata applicazione); la Corte di Cassazione non è entrata nel merito dell'interpretazione sostanziale per effetto della decorrenza della prescrizione.
Fattispecie penale della falsità materiale o ideologica in atti pubblici: era la norma penale sottostante la condanna in appello; la Cassazione ha comunque annullato la condanna per estinzione del reato per prescrizione.
D.lgs. 163/2006, art. 46, comma 1-bis
art. 46, comma 1-bis del d.lgs. 163/2006
Norma richiamata dal ricorrente come erroneamente applicata dalla Corte d'appello; la Cassazione, verificata la prescrizione, non ha deciso sul merito dell'interpretazione di tale disposizione.
D.lgs. 163/2006, art. 38, lett. e)
art. 38 lett. e) del d.lgs. 163/2006
Anch'essa richiamata tra le censure del ricorrente; non è stata oggetto di esame sostanziale da parte della Cassazione in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
La Cassazione ha rilevato l'assenza di elementi che consentissero una pronuncia ai sensi di questa norma (che consente talune decisioni immediate) alla luce della sentenza di condanna in appello e della natura dei vizi dedotti.
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione del reato è decorso, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
- La presentazione di motivi sostanziali (errata applicazione di norme, illogicità della motivazione) non impedisce alla Corte di Cassazione di decidere sul tema della prescrizione se questa è risultata ormai intervenuta.
- Quando il ricorrente propone motivi alternativi (es. annullamento per vizi procedurali e, in subordine, declaratoria di prescrizione), la prescrizione può essere dichiarata anche se le censure principali non vengono accolte.
- La verifica della decorrenza dei termini di prescrizione parte dalla data del fatto e può determinare la conclusione del procedimento in favore dell'imputato indipendentemente dall'esito dei rilievi di merito.
- Richieste di pronuncia immediata ex art. 129 cod. proc. pen. sono valutate dalla Corte alla luce del quadro probatorio e delle decisioni di merito pregresse; l'esistenza di una sentenza di condanna in appello può limitare l'utilizzo di tale strada.
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