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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41814/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza su tre motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo che il Tribunale avrebbe giudicato un fatto diverso da quello contestato; 2) vizio di motivazione perché, secondo il ricorrente, dalla consulenza tecnica e dagli elaborati risulterebbe che le opere oggetto della SCIA rientravano nell'art. 22 d.P.R. 380/2001 e potevano essere autorizzate con SCIA anziché con permesso di costruire; 3) violazione di norme sostanziali (art. 481 c.p. e art. 29, comma 3, d.P.R. 380/2001) perché non vi sarebbe stato aumento di superfici edificabili/volumetrie essendo le modifiche interne e i soppalchi riferibili a superfici interne già esistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che non vi sia mutamento radicale del fatto e che l'imputato abbia potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione; la valutazione della prova fatta in primo e secondo grado (depositi tecnici, deposizione del dirigente comunale e avvio del procedimento di annullamento della SCIA) è stata ritenuta congrua e idonea a dimostrare la falsa asseverazione circa la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio (art. 481 c.p.). La Corte ha inoltre osservato che la natura istantanea della SCIA rende irrilevante che le opere non siano state effettivamente realizzate. È stato infine calcolato che il reato non era prescritto alla data della decisione (prescrizione prevista al 26/12/2022).

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    Il reato contestato è la falsità in asseverazione relativa a certificati/attestazioni tecniche (la SCIA ha natura di atto certificatorio); la Corte conferma che una falsa dichiarazione di conformità delle opere integra la fattispecie.

  • art. 29, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato come norma che disciplina la sanatoria e le attestazioni tecniche; la Corte interpreta che l'asseverazione falsa in relazione alla sanatoria integra responsabilità penale.

  • art. 22, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001

    Norma richiamata nella controversia circa la possibilità di procedere con SCIA anziché permesso di costruire; la Corte ritiene che, alla luce dei documenti tecnici e delle difformità rilevate (aumento di superfici/volumetrie), le opere non rientravano nella disciplina che avrebbe consentito la SCIA.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    Norma che disciplina la SCIA; la Corte sottolinea la natura istantanea del provvedimento e che la presentazione della relazione tecnica ha valore indipendentemente dall'effettiva realizzazione delle opere.

  • art. 60 del regolamento edilizio (comunale)

    Richiamato in relazione alla necessità del permesso di costruire per le opere che comportano aumento di volumetrie o nuove aperture; la Corte prende atto che il regolamento prevedeva permesso di costruire per le difformità riscontrate.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai motivi di ricorso alla Cassazione; la Corte valuta i motivi secondo le categorie previste da tale articolo e li dichiara infondati o inammissibili.

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati in tema di correlazione tra imputazione e sentenza e mutamento del fatto; la Corte applica la giurisprudenza richiamata per affermare che non si è verificato un mutamento radicale della fattispecie tale da pregiudicare la difesa.

Massime di principio

  • La presentazione di una SCIA ha natura istantanea e l'asseverazione allegata vale anche se le opere non sono poi realizzate: una falsa asseverazione integra il reato di cui all'art. 481 c.p.
  • Per configurare una violazione dell'art. 521 c.p.p. (mutamento del fatto) è necessaria una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie tale da aver impedito concretamente la difesa; differenze formali o dettagli non sono sufficenti.
  • La prova della falsa asseverazione può fondarsi su elementi tecnici (elaborati progettuali, consulenze, deposizioni di tecnici comunali) e sull'avvio di atti amministrativi (es. procedimento di annullamento della SCIA).
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola deduzione della difesa: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che mostri di aver considerato i fatti decisivi e valutato globalmente le prove.
  • In controversie edilizie penali, la distinzione tra opere interne e modifiche che incidono su superfici edificabili/volumetrie è cruciale: interventi che aumentano volumetria o superfici utili possono richiedere permesso di costruire e, se attestati illecitamente come conformi, possono integrare responsabilità penale.

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