Cassazione Penale, Sentenza n. 41815/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati (in particolare il capo B, relativo a una violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 commessa il 30/12/2012). Il vizio dedotto è l'errato calcolo del termine di prescrizione: il Tribunale non avrebbe applicato l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto nel 2011) che aumenta di un terzo i termini di prescrizione per i delitti da articoli 2 a 10 del decreto, né avrebbe correttamente computato il termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale non ha considerato l'aumento di un terzo previsto dall'art. 17, comma 1-bis, applicabile perché entrato in vigore prima della commissione del fatto contestato. Ne deriva che il termine ordinario di prescrizione per il capo B è pari a otto anni, poi elevato a dieci anni ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen.; inoltre il termine di consumazione decorre dal 91º giorno successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione (tolleranza di 90 giorni). Poiché il fatto era del 30/12/2012, il termine non risultava decorso alla data della sentenza impugnata (21/12/2021). La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di L'Aquila.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Regola il reato di omessa dichiarazione e, insieme al comma 2, stabilisce il termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione; la Corte considera tale termine come termine per individuare il momento consumativo del reato (decorrenza della prescrizione dal 91º giorno).
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
Introduce (a far data dall'entrata in vigore della modifica del 2011) l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti indicati nel decreto (articoli da 2 a 10); la Corte ha ritenuto applicabile tale aumento perché la norma era vigente prima della commissione del fatto.
Atto normativo che ha introdotto l'art. 17, comma 1-bis; considerata dalla Corte come fonte dell'aumento di un terzo dei termini di prescrizione.
Norma sul calcolo della prescrizione in relazione alla pena edittale; la Corte l'ha ritenuta applicabile per elevare ulteriormente il termine di prescrizione fino a dieci anni nel caso concreto.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (tolleranza di 90 giorni)
Stabilisce il termine dilatorio che posticipa la consumazione dell'omessa dichiarazione al 91º giorno successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione; la Corte conferma che la prescrizione decorre da tale momento.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo in relazione alla formulazione della requisitoria del Pubblico Ministero secondo la disciplina sulla redazione di atti processuali; non incide sul merito della prescrizione.
Massime di principio
- Quando una norma che aumenta i termini di prescrizione è entrata in vigore prima della commissione del fatto, l'aumento si applica al calcolo della prescrizione per quel reato.
- Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) il termine di consumazione e quindi di decorrenza della prescrizione va computato a partire dal 91º giorno successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione, in virtù della tolleranza di 90 giorni.
- Gli incrementi normativi (es. aumento di un terzo ex art. 17) devono essere combinati con le regole ordinarie di computo della prescrizione (es. art. 161 c.p.) per determinare il termine effettivo; occorre verificare sempre la data di entrata in vigore della modifica rispetto alla data del fatto.
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente una sentenza impugnata qualora l'errore riguardi soltanto uno dei capi di imputazione e disporre il rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quel capo.
- In casi analoghi il pubblico ministero può ottenere l'accoglimento del ricorso per cassazione se dimostra un errore di calcolo del termine di prescrizione da parte del giudice di merito.
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