Cassazione Penale, Sentenza n. 41810/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che la corte di appello avesse dichiarato tardivo il suo appello perché aveva applicato il termine di impugnazione di 15 giorni previsto per le decisioni assunte in camera di consiglio (art. 585 c.p.p., lett. a) anziché il termine di 45 giorni previsto per le sentenze dibattimentali con deposito motivato più lungo per "particolare complessità" (art. 585 c.p.p., lett. c) e art. 544, comma 3 c.p.p.). Sosteneva che, essendo il GUP intervenuto con non luogo a procedere e avendo fissato un termine di deposito più lungo (30 giorni), andava applicato il termine impugnatorio più lungo a tutela del diritto di difesa. In via subordinata chiedeva la riammissione in termini ex art. 175 c.p.p., contestava la mancata valutazione di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento e proponeva, ulteriormente subordinato, questione di legittimità costituzionale degli artt. 424 e 585 c.p.p. rispetto agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che per le decisioni del GUP rese in camera di consiglio il termine ordinario di impugnazione sia quello di 15 giorni ex art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., e che la scelta del GUP di avvalersi del termine di deposito più lungo (30 giorni) non comporti automaticamente l'estensione del termine impugnatorio a 45 giorni riservato alle sentenze dibattimentali per cui è prevista espressamente la possibilità di motivazione differita per "particolare complessità" (art. 544 comma 3). La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato un concreto pregiudizio difensivo derivante dall'applicazione del termine breve; ha dichiarato inammissibile la richiesta di riammissione in termini ex art. 175 c.p.p. per genericità e tardività; ha considerato irrilevante la questione sul rinvio per legittimo impedimento; ha escluso che la questione di legittimitudine costituzionale prospettata fosse rilevante o non manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p.
Regola la decorrenza dei termini di impugnazione per ogni tipo di provvedimento del giudice; per le decisioni del GUP assunte in camera di consiglio si applica il termine di 15 giorni (lett. a) mentre il termine di 45 giorni (lett. c) riguarda le sentenze dibattimentali con motivazione differita per particolare complessità.
art. 544 c.p.p., comma 3
Consente, con riguardo alle sentenze dibattimentali, un termine di deposito più lungo per la motivazione quando sussista "particolare complessità"; tale previsione non è estensibile automaticamente alle decisioni in camera di consiglio del GUP.
art. 424 c.p.p.
Regola le decisioni emesse all'esito dell'udienza preliminare: il giudice può redigere la motivazione immediatamente o differirla entro 30 giorni; tuttavia la legge non prevede un termine impugnatorio lungo analogo a quello delle sentenze dibattimentali, per cui resta vigente il termine di 15 giorni ex art. 585.
art. 128 c.p.p.
Disciplina il deposito dei provvedimenti in camera di consiglio e la comunicazione/notificazione alle parti dell'avviso di deposito; non modifica la decorrenza del termine di impugnazione fissata da art. 585.
art. 129 c.p.p.
Richiamato nella sentenza in relazione alla responsabilità delle dichiarazioni del ricorrente circa l'assenza di complessità nel quadro probatorio; la Corte osserva che la scelta del GUP non appare giustificata da complessità in presenza di un quadro probatorio chiaro.
art. 175 c.p.p.
Prevede la riammissione in termini per giustificato motivo; la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta del ricorrente per genericità e perché avrebbe dovuto essere depositata tempestivamente davanti al giudice dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
Cost., artt. 3, 24, 111
Il ricorrente invocava profili costituzionali (parità, diritto di difesa, giusto processo); la Corte ha ritenuto la questione non rilevante né non manifestamente infondata nella fattispecie considerata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 206/1997
Richiamata come riferimento interpretativo sul significato dell'art. 585 c.p.p. e sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata ai fini della determinazione della misura della somma a favore della Cassa delle Ammende e delle valutazioni sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U., Sentenza n. 31312/2002
Interpretazione consolidata richiamata dalla Corte: l'art. 585 regola la decorrenza dei termini per ogni tipo di provvedimento e distingue le diverse tipologie di decisione (dibattimentale vs. camera di consiglio/GUP).
Massime di principio
- Per le decisioni del GUP assunte in camera di consiglio il termine ordinario per proporre impugnazione è di 15 giorni (art. 585 c.p.p., lett. a); la mera scelta del GUP di avvalersi del termine di deposito più lungo non estende automaticamente il termine impugnatorio ai 45 giorni previsti per le sentenze dibattimentali.
- Il termine impugnatorio più lungo (45 giorni) connesso alla motivazione differita per "particolare complessità" ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p. si applica specificamente alle sentenze rese dopo dibattimento e non può essere esteso tacitamente ad altre tipologie di provvedimenti senza espresso fondamento normativo.
- Per ottenere la riammissione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario formulare una domanda specifica, non generica, e depositarla tempestivamente presso il giudice dell'impugnazione; la genericità o il ritardo determinano l'inammissibilità.
- La prospettazione di questioni di legittimità costituzionale richiede che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata; in assenza di un concreto pregiudizio difensivo la Corte può ritenere la questione irrilevante.
- Se si contesta la decorrenza del termine di impugnazione occorre documentare specificamente la ragione per cui il termine più lungo dovrebbe applicarsi (es. atto normativo espresso o motivazione del giudice che evidenzi la "particolare complessità"). In mancanza di ciò, il termine breve sarà ritenuto applicabile e l'appello intempestivo rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e agli oneri (compresa la Cassa delle Ammende).
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