Cassazione Penale, Sentenza n. 41809/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di imputazione per aver attribuito al titolare la responsabilità dell'abbandono dei rifiuti senza accertare compiutamente la condotta del dipendente (culpa in vigilando), facendo ricorso a presunzioni basate su documentazione riconducibile all'impresa; (2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), dato l'immediato intervento del ricorrente nella rimozione dei rifiuti, la breve durata del deposito e l'assenza di abitualità; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della spontanea rimozione dei rifiuti senza attendere ordinanza sindacale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti riproponessero le stesse doglianze già esaminate e rigettate in appello, senza fornire una critica argomentata nuova e specifica. Sul merito ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: applicazione corretta del principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti (rinvenimento di documentazione riconducibile alla ditta unitamente ai rifiuti ammassati e mancanza di prova di estraneità o di infedeltà di terzi), esclusione della particolare tenuità per la consistenza, tipologia (anche pericolosi) e luogo dell'abbandono (area di cantiere pubblica trasformata in discarica), e legittima esclusione delle attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado (mesi sette di arresto e euro 30.000 di ammenda) implicitamente confermata in appello, ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), art. 192, comma 1
se presente: art. 192, comma 1 d.lgs. 152/2006
Norma che sanziona l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sanzionatoria in relazione alla condotta di deposito/abbandono di rifiuti rinvenuti sul luogo, anche ove riconducibili a ditta individuale
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a) e b)
art. 256, comma 1, lett. a) e b. d.lgs. 152/2006
Riferimento alle fattispecie contravvenzionali/penali correlate alla gestione illecita dei rifiuti; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi per l'applicazione delle norme richiamate
codice penale, art. 131-bis
Disposizione sulla tenuità del fatto come causa di non punibilità. La Corte ha escluso l'applicabilità in concreto valutando la quantità, pericolosità e il luogo dell'abbandono, che escludono la marginalità del fatto
codice penale, art. 133
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittimo il giudizio del merito che ha preso in considerazione, tra gli elementi indicati dall'art. 133, i precedenti penali come elemento prevalente per escludere le attenuanti
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione. Applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti può essere attribuita in base al principio della responsabilità condivisa: produttore, detentore e altri soggetti coinvolti possono essere chiamati a rispondere se emerge un nesso probatorio con l'attività dell'impresa
- Per sottrarsi alla responsabilità del datore occorre provare in modo convincente e specifico che la condotta illecita sia stata posta in essere da terzi o da dipendenti all'insaputa e contro le direttive, non bastano presunzioni generiche basate su documentazione ritrovata
- La causa di non punibilità per tenue gravità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta di quantità, tipologia (pericolosità), luogo e durata del deposito: anche l'immediata rimozione dei rifiuti non è automaticamente idonea a far ritenere il fatto tenue se le condizioni oggettive sono gravi
- Il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice e può fondarsi su un elemento prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; i precedenti penali possono legittimamente costituire motivo di esclusione
- In sede di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a ripetere le stesse doglianze già dedotte in appello senza un'argomentazione nuova e specifica; ciò comporta rischio di condanna alle spese e di somme a carico dell'istante
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