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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20421/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IIDD, IVA e accessori per l'anno d'imposta 2015. L'ufficio aveva riqualificato due contratti formalmente denominati di appalto, stipulati dalla società con due cooperative, come contratti di somministrazione di manodopera, valorizzando l'assenza di autonomia organizzativa e la mancata assunzione del rischio d'impresa. Su tale base l'Amministrazione riteneva che le fatture emesse dalle cooperative non rappresentassero prestazioni di servizi imponibili IVA, ma meri rimborsi di costi del personale, con conseguente recupero sia dell'IVA detratta sia delle deduzioni IRAP riferite a costi del personale fittiziamente qualificati come servizi. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo che la certificazione dei contratti, resa ai sensi degli artt. 75 e segg. del d.lgs. 276/2003, precludesse all'Amministrazione finanziaria una autonoma riqualificazione, salvo impugnazione davanti al giudice ordinario del lavoro. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 75, 78, 79 e 80 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la certificazione non impedisce al giudice tributario di qualificare il rapporto ai fini fiscali; il secondo motivo, assorbito, insisteva sulla circostanza che non tutti i contratti erano stati certificati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la certificazione del contratto di appalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. 276/2003 non preclude al giudice tributario, né all'Amministrazione finanziaria, la riqualificazione del rapporto ai fini dell'obbligazione tributaria. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame della qualificazione dei rapporti e per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • artt. 75 e segg. d.lgs. 276/2003

    La certificazione dei contratti di lavoro opera sul piano civilistico/lavoristico e attribuisce effetti verso i terzi fino a eventuale impugnazione davanti al giudice ordinario del lavoro, ma non vincola il giudice tributario nella qualificazione del rapporto ai fini fiscali.

  • art. 79 d.lgs. 276/2003

    Gli effetti dell'accertamento dell'organo di certificazione permangono fino al momento in cui sia accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, salvi i provvedimenti cautelari.

  • art. 80 d.lgs. 276/2003

    Le parti e i terzi possono impugnare la certificazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro per erronea qualificazione del contratto o difformità tra programma negoziale e sua attuazione.

  • art. 75 d.lgs. 276/2003

    La certificazione può riguardare tutti i contratti nei quali sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione lavorativa, inclusi appalto e somministrazione.

  • art. 3 d.P.R. 633/1972

    Le prestazioni riqualificate come mera somministrazione di manodopera, se non integrano un'autonoma prestazione di servizi, non sono imponibili IVA per difetto del presupposto oggettivo.

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di procedimenti presuppone identità o forte connessione oggettiva e soggettiva; nel caso concreto è stata esclusa perché l'altro giudizio riguardava un diverso anno d'imposta e diverse riprese.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 413 c.p.c.

    È richiamato per individuare il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro quale giudice competente per l'impugnazione della certificazione sul piano civilistico.

Massime di principio

  • La certificazione di un contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa produce effetti nel rapporto civile/lavoristico, ma non sottrae al giudice tributario il potere-dovere di qualificare autonomamente il rapporto ai fini dell'imposizione fiscale, purché restino immutati petitum e causa petendi.
  • Il giudice tributario deve valutare la certificazione come elemento probatorio del processo, senza considerarla vincolante in ordine alla qualificazione dell'operazione economica sottostante e dell'obbligazione tributaria.
  • La procedura di impugnazione della certificazione prevista dal d.lgs. 276/2003 è funzionale alla tutela del rapporto di lavoro davanti al giudice ordinario e non introduce una preclusione generale nei confronti dell'accertamento fiscale.
  • Nel processo tributario il giudice può attribuire ai fatti dedotti la qualificazione giuridica corretta anche diversa da quella prospettata dalle parti, nei limiti del thema decidendum e senza introdurre nuovi fatti.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe una questione di diritto decisiva e viene accolto, il secondo motivo relativo alla medesima questione può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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