Cassazione Civile, Ordinanza n. 16332/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'IVA 2009 impugnata dalla società contribuente. La CTP di Catania aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Ufficio aveva appellato e la CTR della Sicilia aveva rigettato l'appello, ritenendo illegittima la cartella perché non preceduta da un avviso di recupero o almeno da un avviso bonario. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, in caso di controllo automatizzato fondato sul mero riscontro cartolare dei dati dichiarati, la cartella è legittima anche senza previo avviso bonario e senza contraddittorio endoprocedimentale, quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La Corte rileva inoltre che la stessa CTR aveva accertato un errore della società nella compilazione del quadro VH e l'omessa presentazione di dichiarazione integrativa ex art. 8 bis d.P.R. n. 322 del 1998.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Ha affermato che, nel caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, la cartella di pagamento può essere emessa anche senza previo avviso bonario o altro avviso di recupero quando l'irregolarità emerga da un semplice riscontro obiettivo dei dati indicati dal contribuente in dichiarazione e non siano necessarie valutazioni interpretative o la risoluzione di questioni giuridiche. Poiché la CTR aveva accertato un errore materiale nella compilazione del quadro VH e l'assenza di dichiarazione integrativa, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, affinché esamini gli eventuali profili rimasti assorbiti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella conseguente a controllo automatizzato è legittima anche senza avviso bonario quando il recupero deriva da un mero riscontro documentale dei dati dichiarati e non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972
Consente il controllo automatizzato dell'IVA sulla base dei dati dichiarati, senza necessità di interpretazioni giuridiche ove l'irregolarità sia immediatamente desumibile dalla dichiarazione.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
art. 8 bis d.P.R. n. 322 del 1998
È richiamato come disciplina della dichiarazione integrativa, che nel caso non era stata presentata.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la mancata previa comunicazione di avviso bonario non determina di per sé l'illegittimità della cartella se la pretesa scaturisce da un riscontro meramente cartolare dei dati dichiarati.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è un requisito indefettibile in ogni procedimento tributario automatizzato, ma solo quando la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti o siano necessari apprezzamenti interpretativi.
- Quando l'errore del contribuente è immediatamente verificabile dai dati esposti in dichiarazione e non è stata presentata dichiarazione integrativa, l'amministrazione può procedere al recupero dell'imposta mediante cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.
- In sede di legittimità, è fondata la censura contro la decisione che reputi illegittima la cartella per il solo difetto di avviso bonario, senza considerare la natura automatizzata e documentale del controllo effettuato.
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