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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22496/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Due contribuenti, comproprietari di un'area inserita nel piano regolatore comunale e ritenuta dal Comune edificabile, hanno impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento IMU relativi all'anno 2013, emessi per insufficiente versamento dell'imposta e con applicazione di sanzioni e interessi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del Comune, riformando la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti, sul rilievo che la semplice inclusione del terreno nel piano regolatore generale ne comportasse l'edificabilità e la conseguente assoggettabilità a ICI/IMU. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come contrasto di giudicato ex art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che su annualità precedenti e successive, relative alla medesima area e tra le stesse parti, vi fossero giudicati esterni passati in giudicato che avevano censurato l'atto impositivo per vizio motivazionale; a loro dire tali giudicati avrebbero spiegato efficacia espansiva anche per l'annualità 2013. Il Comune ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo: da un lato perché i ricorrenti non avevano chiarito se e come i giudicati esterni fossero stati tempestivamente eccepiti nei gradi di merito, dall'altro perché non avevano indicato gli elementi essenziali dei processi richiamati (petitum, causa petendi e parti), impedendo il controllo sulla dedotta efficacia vincolante; inoltre ha osservato che, in materia tributaria, il giudicato esterno opera solo per fatti o qualificazioni giuridiche tendenzialmente permanenti, mentre la qualificazione edificatoria di un terreno e il relativo valore sono elementi variabili, non suscettibili di automatica estensione ultrannuale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, aderendo alla proposta di definizione accelerata. Ha affermato che il motivo era inammissibile e, comunque, manifestamente infondato: i contribuenti non avevano assolto all'onere di specificare e documentare correttamente il giudicato esterno invocato, né avevano dimostrato la sua tempestiva deduzione nei gradi di merito; inoltre, la pretesa efficacia espansiva dei giudicati richiamati non poteva operare perché la edificabilità dell'area e il suo valore venale sono elementi mutevoli e non coperti da stabilità ultrannuale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ulteriore in favore del Comune ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo è stato formalmente prospettato come vizio processuale per contrasto di giudicato, ma è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno deve essere ritualmente e tempestivamente dedotto nel giudizio di merito per poter essere valorizzato in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata, se condivisa dalla Corte, può condurre alla declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza con conseguenti effetti sanzionatori.

  • art. 96 c.p.c.

    la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato per affermare che il valore venale delle aree edificabili è elemento variabile con riferimento ai diversi periodi d'imposta.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno può spiegare effetti anche su annualità diverse da quella decisa solo quando riguardi fatti o qualificazioni giuridiche aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente agli elementi variabili da periodo a periodo.
  • La qualità edificatoria di un terreno, quando dipende dalla pianificazione urbanistica e dalla concreta situazione del bene, non è trattata come un fatto definitivamente immutabile e non può essere automaticamente coperta da giudicato per annualità diverse.
  • Chi invoca il giudicato esterno in cassazione deve indicare in modo specifico i presupposti della preclusione, i termini dell'eccezione nei gradi di merito e gli elementi essenziali dei giudizi richiamati, così da consentire il controllo di pertinenza e identità.
  • In presenza di ricorso manifestamente inammissibile o infondato definito secondo la procedura accelerata, il soccombente può essere condannato sia alle spese sia alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., anche in assenza di attività difensiva della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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