Cassazione Civile, Ordinanza n. 04044/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione di giurisdizione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'occupazione di un terreno privato, poi utilizzato per la realizzazione di una palestra comunale. I proprietari avevano chiesto il risarcimento del danno per perdita del bene, deducendo che l'opera era stata avviata in assenza di una valida conclusione della procedura espropriativa e che la dichiarazione di pubblica utilità era comunque divenuta inefficace per decorso del termine fissato. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, aumentando il risarcimento e rigettando le eccezioni del Comune. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché l'occupazione, pur realizzata di fatto, era comunque riconducibile a una dichiarazione di pubblica utilità; 2) violazione del ne bis in idem/litispendenza; 3) erronea esclusione di un accordo di cessione volontaria ex art. 1326 c.c.; 4) prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento; 5) erronea qualificazione della fattispecie, del bene occupato e dei criteri di liquidazione del danno e degli interessi. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri: poiché l'occupazione era stata comunque eseguita in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se il titolo era poi divenuto inefficace e l'apprensione del bene era avvenuta per vie di fatto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
norma richiamata come base del motivo di ricorso per violazione dei principi in materia di giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per i motivi formulati come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per la censura di omesso/erroneo esame delle risultanze istruttorie.
consente la decisione del motivo sulla giurisdizione in sede di legittimità, in presenza di precedente pronuncia delle Sezioni Unite.
nel testo ratione temporis, è la base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, con salvezza delle controversie sulle indennità espropriative.
art. 7, comma 1, lett. b, l. n. 205 del 2000
richiamato quale norma di riformulazione della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica-edilizia.
art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001
menzionato come disposizione non ancora vigente all'epoca della proposizione della domanda.
indicato per la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione.
applicato in via analogica per regolare le spese nei casi di cassazione per difetto di giurisdizione.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa cessione volontaria del bene.
evocati dal ricorrente per l'interpretazione dello scambio di proposta e accettazione.
richiamato nel motivo sulla prescrizione del risarcimento del danno.
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa inammissibilità dell'azione come opposizione alla stima dell'indennità.
norma richiamata per la possibilità di riassumere la causa dinanzi al giudice amministrativo.
Massime di principio
- In materia di occupazione di beni privati per opere pubbliche, la giurisdizione va devoluta al giudice amministrativo quando l'illecito sia riconducibile, anche solo mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere manifestatosi attraverso una dichiarazione di pubblica utilità, a prescindere dalla successiva inefficacia o caducazione del titolo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non è निर्णisivo che l'apprensione o la trasformazione del bene siano avvenute senza titolo efficace o per vie di fatto, se l'operazione si colloca nell'ambito di un procedimento espropriativo riconoscibile come esercizio del potere amministrativo.
- Le vicende successive della procedura, come l'abbandono e la ripresa dei lavori o il superamento dei termini fissati dalla dichiarazione di pubblica utilità, rilevano sul piano del merito e non incidono, di regola, sulla giurisdizione.
- L'eccezione di giudicato esterno sulla giurisdizione richiede identità soggettiva tra le parti del precedente giudizio e quelle del processo attuale; in difetto, non può operare.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per difetto di giurisdizione del giudice adito, la Corte può dichiarare la giurisdizione del giudice munito di potestas iudicandi e regolare le spese dei precedenti gradi anche in via compensativa, in considerazione dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale.
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