Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20873/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda esecutiva e di responsabilità professionale. In origine una cessione di ramo d'azienda prevedeva il pagamento del prezzo in quattro rate; successivamente la cedente subì un pignoramento presso terzi, nel quale la terza pignorata rese dichiarazione negativa e fu poi dichiarato l'obbligo del terzo, con effetti sfavorevoli per la terza pignorata. Quest'ultima ha poi promosso un autonomo giudizio contro l'avvocato che l'aveva assistita nella precedente procedura, deducendo che la difesa prestata avesse inciso negativamente sull'esito del giudizio presupposto e chiedendo il risarcimento dei danni, con chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice del professionista. In primo grado la domanda è stata accolta solo in parte e il professionista è stato condannato, con manleva dell'assicurazione; in appello la Corte territoriale ha accolto gli appelli del professionista e dell'assicurazione, rigettando integralmente la domanda risarcitoria. In cassazione la parte soccombente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 1218 e 1237 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel negare il nesso causale tra la condotta del difensore e l'esito sfavorevole della causa presupposta, perché la produzione dei titoli di credito da parte del difensore avrebbe dovuto essere riferita alla mandante e avrebbe alterato l'esito del giudizio; 2) violazione degli artt. 2721, 2724 e 2726 c.c., per la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a stabilire a quale rata del prezzo di cessione fossero imputati i titoli di credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione una valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sul nesso eziologico e sulla riferibilità dei titoli di credito al pagamento del prezzo della cessione, valutazione sorretta da elementi istruttori specifici. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la prova testimoniale richiesta non riguardava una circostanza decisiva, sarebbe stata comunque diretta a ottenere un giudizio valutativo dal teste e, in ogni caso, il giudice di merito non era tenuto ad ammettere ulteriori prove quando già disponeva di elementi sufficienti per formarsi il proprio convincimento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambe le controparti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    il motivo di ricorso per violazione di legge non può tradursi nella contestazione del giudizio di fatto compiuto dal merito, specie sul nesso causale

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di responsabilità per inadempimento del professionista

  • art. 1237, primo comma, c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzione di liberazione connessa alla restituzione volontaria del titolo originale del credito

  • art. 2721 c.c.

    richiamato come norma sulla prova testimoniale

  • art. 2724 c.c.

    richiamato come norma sulla prova testimoniale

  • art. 2726 c.c.

    richiamato come norma sulla prova testimoniale

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    la Corte esclude l'applicazione automatica della sanzione; richiede una valutazione del caso concreto e un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'istituto

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    la disciplina della definizione conforme alla proposta richiama l'abuso del processo, ma non comporta automatica applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, va attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

  • Cass. n. 11011 del 19/08/2000

    richiamata come precedente sul principio per cui il giudice di merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova se ha già elementi sufficienti per decidere

  • Sez. U n. 36069 del 27/12/2023

    richiamata per affermare che la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. non è automatica

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione formalmente fondato sulla violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, soprattutto in tema di nesso causale e riferibilità delle condotte o dei documenti al rapporto controverso.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un apprezzamento istruttorio coerente e motivato, le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio non integrano un vero vizio di legittimità.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale non è censurabile se il capitolo non riguarda un fatto decisivo, richiede al teste una valutazione o un giudizio, oppure se il giudice dispone già di elementi sufficienti per formare il proprio convincimento.
  • La responsabilità professionale dell'avvocato, per essere affermata, richiede la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta professionale contestata e il danno lamentato; tale accertamento, se compiuto dal merito in base alle prove, è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio dedotto.
  • L'applicazione delle sanzioni per abuso del processo non è automatica per il solo fatto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che sia stata seguita una proposta di decisione accelerata: occorre una valutazione concreta della condotta della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.