Cassazione Civile, Ordinanza n. 14737/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto il suo appello avverso il rigetto, in primo grado, del ricorso contro un'intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali presupposte. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente applicato la prescrizione decennale ai crediti erariali, che secondo la sua tesi sarebbero soggetti alla prescrizione quinquennale dei diritti periodici. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali, lamentando la nullità della notifica delle cartelle per mancata prova dell'invio della raccomandata informativa. Con il terzo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, assumendo che, essendo i debiti prescritti, le spese dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito che i crediti erariali per imposte, una volta divenuto definitivo l'accertamento, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., salvo diversa previsione di legge e salvo il caso di actio judicati; ha quindi ritenuto corretta la decisione impugnata. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura, perché formulata come violazione di legge ma in realtà diretta a contestare la motivazione e la valutazione di merito sulla ritualità della notifica, oltre che preclusa dal regime della doppia conforme in assenza di specifica deduzione delle divergenze tra primo e secondo grado. Sul terzo motivo ha ritenuto conseguenziale il rigetto, poiché la soccombenza della contribuente restava ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per i crediti erariali relativi a imposte, in mancanza di diversa previsione normativa, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
La regola della prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica ai crediti tributari erariali, poiché il debito d'imposta non è qualificabile come prestazione periodica in senso proprio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per censurare solo la motivazione o la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
Le censure relative alla notifica devono riguardare effettivi vizi di legge o di sussunzione; altrimenti la doglianza è inammissibile se mira soltanto a una nuova valutazione del materiale probatorio.
In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale è inammissibile se non vengono indicati specifici profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
Il riferimento normativo richiamato dalla ricorrente sulle spese è stato superato dal rigetto dei motivi principali, con conseguente conferma della soccombenza e delle spese a suo carico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
La misura dell'ulteriore contributo unificato è parametrata a quello dovuto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- I crediti erariali relativi a imposte, dopo il definitivo accertamento, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, salvo che una norma speciale preveda un termine diverso.
- La disciplina della prescrizione del credito non muta per il solo fatto che il credito sia iscritto a ruolo o racchiuso in una cartella esattoriale: conta la natura sostanziale del credito azionato, salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo.
- La prestazione tributaria non è, di regola, una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948 c.c., perché ogni periodo d'imposta dà luogo a un'obbligazione autonoma.
- Una censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la motivazione del giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare il vizio motivazionale senza indicare specifiche divergenze tra le due decisioni di merito.
- Il rigetto dei motivi principali comporta il rigetto del motivo sulle spese quando la doglianza è solo consequenziale alla pretesa principale.
- rami
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