Cassazione Civile, Ordinanza n. 18478/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 30 luglio 2007 con una società poi incorporata e/o interessata da scissione di ramo d'azienda, con conseguente coinvolgimento delle società subentranti. Il lavoratore, addetto presso l'aeroporto di Cagliari, aveva chiesto la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto e il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, statuendo anche una condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando: a) la nullità del contratto per mancanza di sottoscrizione del lavoratore; b) la mancata prova delle ragioni giustificatrici del termine e del nesso causale tra esigenza sostitutiva e assunzione, con inammissibilità della prova testimoniale richiesta. Nel ricorso per cassazione le società hanno dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 1362 ss. c.c. nonché dell'art. 421 c.p.c., sostenendo che il lavoratore fosse consapevole della durata del rapporto, che avesse prodotto il contratto in giudizio e che la Corte non avesse svolto gli accertamenti necessari sulla volontà delle parti e sulla mancata sottoscrizione; con il secondo, violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando erronea applicazione dei principi sulla non contestazione e sostenendo di avere fornito documentazione idonea a provare la causale sostitutiva e il nesso causale, oltre alla mancata ammissione della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, per la validità del contratto a termine ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta ad substantiam della clausola appositiva del termine richiede la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore, in un momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto; non è sufficiente la sola consegna del documento sottoscritto dal datore di lavoro né la sua produzione in giudizio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la decisione impugnata si fondava su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, cioè l'invalidità del termine per mancanza di sottoscrizione, rendendo ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze sulla prova della causale sostitutiva. Le società ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
forma scritta ad substantiam
la clausola di apposizione del termine nel contratto di lavoro richiede la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto; senza tale sottoscrizione il termine è invalido
richiamati dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione della volontà contrattuale, ma la Corte non li ha ritenuti utili a superare il requisito formale della sottoscrizione
invocato per richiedere accertamenti istruttori officiosi, ma la Corte ha ritenuto assorbente il difetto di sottoscrizione
richiamato nel secondo motivo in tema di onere della prova sulla causale del termine; la Corte non ha esaminato il merito di tale censura perché assorbita dalla nullità formale
invocati per contestare la valutazione delle prove e la non contestazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato per la condanna risarcitoria conseguente alla nullità del termine
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro a tempo determinato, la forma scritta della clausola appositiva del termine è richiesta ad substantiam e presuppone la sottoscrizione del lavoratore; la mancanza di tale sottoscrizione determina l'invalidità del termine.
- La sola consegna al lavoratore del contratto sottoscritto dal datore di lavoro, o la successiva produzione in giudizio del documento, non equivalgono alla sottoscrizione richiesta dalla legge.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le ulteriori censure dirette contro ragioni diverse restano assorbite e il relativo motivo di ricorso è inammissibile o comunque non decisivo.
- In presenza di un vizio formale che rende nullo il termine, diventa superfluo verificare la prova della causale sostitutiva e del nesso causale tra esigenza aziendale e assunzione.
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