Cassazione Civile, Ordinanza n. 10179/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dal preteso pagamento di somme per energia elettrica asseritamente fornita a un punto di prelievo nella disponibilità della società utilizzatrice. In primo grado il Tribunale aveva rigettato integralmente la domanda della fornitrice, ritenendo non provato che il punto di prelievo fosse nella disponibilità della convenuta e che vi fosse stato effettivo utilizzo dell’energia, in assenza di contratto e di richiesta di voltura dal precedente intestatario. In appello, invece, la Corte territoriale ha accolto parzialmente il gravame e ha condannato la società utilizzatrice al pagamento di una somma riferita al periodo successivo al 1.1.2009, qualificando la pretesa come indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sulla base di documentazione tecnica e fatturazioni che avrebbero attestato la fornitura al POD nella disponibilità della convenuta; ha invece respinto la domanda relativa al periodo in regime di salvaguardia, per difetto della dichiarazione espressa richiesta dalla disciplina di settore. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., assumendo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e chiarezza; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse provato il titolo della propria pretesa e che la domanda non potesse essere trasformata in azione ex art. 2041 c.c.; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e motivazione apparente, lamentando un’erronea valutazione delle prove e una giustificazione insufficiente dell’accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva trascritto né localizzato i motivi di appello che assumeva generici. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non era stata sviluppata in modo idoneo a contestare l’impostazione giuridica seguita dalla Corte d’appello; la sentenza di merito aveva comunque indicato elementi documentali a sostegno della pretesa. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile, perché non ricorreva una violazione dell’art. 116 c.p.c. nei termini ammissibili in cassazione e la motivazione della Corte territoriale non era apparente. La Corte ha inoltre dato atto della tardività del controricorso, depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. come risultante dalla riforma, e ha escluso la liquidazione delle spese in favore della resistente. È stato infine disposto l’obbligo per la ricorrente del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’azione di arricchimento senza causa è stata considerata idonea a fondare la condanna al pagamento della prestazione di energia fornita in assenza di contratto, sulla base della dimostrata utilità conseguita dal soggetto che ha avuto la disponibilità del punto di prelievo.
la violazione della norma si configura solo se il giudice di merito attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione della fattispecie in fatti costitutivi ed eccezioni.
l’appellante deve formulare motivi specifici e intellegibili; la dedotta genericità dell’appello non è verificabile in cassazione se il ricorrente non trascrive e localizza gli atti rilevanti.
si applica il medesimo requisito di specificità dell’atto di gravame, la cui violazione deve essere dedotta in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
quando si censura un error in procedendo occorre indicare e localizzare con precisione gli atti e i documenti processuali rilevanti; in mancanza il motivo è inammissibile.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia valutato come prove legali elementi che non lo sono, o viceversa; non è ammissibile come critica alla mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura deve investire l’impostazione giuridica seguita dal giudice di merito, non il mero esito fattuale della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia di nullità processuali e di anomalie motivazionali rilevanti in termini costituzionali, non il riesame del merito.
per i giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2023 il controricorso va solo depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; nel caso concreto il deposito è stato reputato tardivo.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve riprodurre o localizzare nel ricorso il contenuto dell’atto di gravame, così da consentire il controllo della censura senza ricerca esplorativa negli atti di causa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia effettivamente distribuito l’onere probatorio in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare l’esito dell’accertamento probatorio.
- La censura ex art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio: è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o abbia ignorato il regime legale di una prova.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia affetta da un’anomalia radicale, quale motivazione apparente o incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l’insufficienza o l’erroneità nel merito.
- L’azione di arricchimento senza causa può essere accolta quando il soggetto che ha beneficiato della prestazione abbia tratto utilità patrimoniale senza un titolo contrattuale spendibile dalla controparte, purché la domanda sia correttamente sostenuta sul piano probatorio e giuridico.
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