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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45955/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto responsabile, in concorso, del reato di truffa in erogazioni pubbliche (per il contributo 2010 liquidato per il quotidiano "Buongiorno Campania"), contestando: l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da giornalisti-soci della cooperativa (art. 63 comma 2 e art. 191 c.p.p.), la mancata rinnovazione dell'istruttoria per consulenti tecnici, la inaffidabilità e conflitto di interessi dei testi, il calcolo delle cause di sospensione della prescrizione (compresa la sospensione per astensione difensiva e per l'emergenza epidemiologica d.l. 18/2020), la validità della confisca (sequestro cautelare disposto oltre termine indagini) e l'assenza di utilità diretta per il legale rappresentante, la mancata concessione delle circostanze attenuanti (partecipazione minima e generiche) e la sproporzione della pena determinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato gran parte delle censure ritenendole infondate o inammissibili, condividendo la decisione di merito sull'utilizzabilità e attendibilità delle dichiarazioni dei giornalisti-soci e sulla discrezionalità della Corte d'appello nella gestione dell'istruttoria. Sotto il profilo della prescrizione, aderendo al più recente orientamento giurisprudenziale che considera sospensiva l'astensione del difensore anche se concomitante con assenza di testi, e avendo computato altresì il periodo di sospensione correlato all'emergenza epidemiologica (confermato anche dalla Corte Costituzionale), è stato calcolato che il reato relativo al capo B si è estinto per prescrizione il 21 maggio 2021. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali (art. 620 c.p.p. lett. a). Tuttavia la cassazione ha rigettato il ricorso agli effetti civili: la confisca patrimoniale disposta è stata confermata (art. 322 ter richiamato dall'art. 640 quater c.p.), così come le statuizioni civili e la liquidazione delle spese in favore della parte civile; è stata inoltre confermata l'obbligazione dell'imputato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la sanzione di inutilizzabilità sia limitata alle dichiarazioni rese "contra se"; le dichiarazioni dei giornalisti-soci, non essendovi indizi precoci e non essendo stati tali soggetti indagati al momento delle escussioni, sono utilizzabili erga alios e non annullano la prova.

  • art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle garanzie sull'autoincriminazione: la Corte ha valutato che non sussisteva un quadro indiziario nei confronti dei testi al momento delle loro dichiarazioni, quindi le garanzie non rendevano inutilizzabili le loro deposizioni.

  • art. 322 ter cod. pen.

    Norma sulla confisca 'di valore' richiamata per giustificare la confisca del profitto del reato; la Corte ha applicato il principio che la confisca colpisce il profitto del reato indipendentemente da chi detiene materialmente il profitto.

  • art. 640 quater cod. pen.

    Reato di truffa in erogazioni pubbliche; la confisca 'di valore' prevista per il reato è stata ritenuta applicabile e confermata dalla Cassazione.

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamato in riferimento alla circostanza attenuante della minima importanza: la Corte ha ritenuto la censura assorbita dalla declaratoria di estinzione per prescrizione e non ha accolto la sua specifica argomentazione di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte evidenzia i limiti del ricorso in cassazione: i motivi devono essere specifici e non mera ripetizione di censure già esaminate e motivatamente disattese dalla corte di merito.

  • art. 159 cod. pen.

    Riferimento all'istituto della sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del processo; la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione legata al periodo emergenziale e ad impedimenti processuali legittimi.

  • d.l. 18/2020, art. 83, comma 4

    La sospensione del processo per l'emergenza epidemiologica è stata considerata legittima ed è stata computata nella sospensione della prescrizione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2020 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate.

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma che consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali in caso di estinzione del reato per prescrizione; applicata dalla Cassazione.

  • artt. 578 e 578 bis cod. proc. pen.

    Norme che regolano gli effetti civili della sentenza penale e la loro conservazione anche se la responsabilità penale si estingue per prescrizione; la Cassazione ha confermato le statuizioni civili e la confisca.

  • legge 250/1990

    Norma sostanziale di riferimento per i contributi all'editoria: il reato contestato era la truffa relativa all'ottenimento del contributo previsto dalla legge per il 2010.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da soggetti poi indicati come 'testi' e che percepiscono utilità patrimoniali non diventano automaticamente inutilizzabili: il giudice deve accertare se al momento della dichiarazione esistevano indizi non equivoci tali da attribuire loro la qualità di indagati; in assenza di tali indizi le dichiarazioni possono essere utilizzate erga alios.
  • La valutazione dell'opportunità di rinnovare l'istruttoria e di acquisire prove tecniche è ampiamente discrezionale per la corte d'appello; la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione o abnormità nella decisione.
  • In tema di prescrizione, l'impedimento del difensore (o dell'imputato) può determinare la sospensione del corso della prescrizione anche se nelle udienze fissate risultano assenti i testi: secondo l'orientamento più recente la sospensione opera per l'intero periodo di impedimento difensivo.
  • La sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica (d.l. 18/2020) è stata ritenuta legittima e computabile nel calcolo della prescrizione, salvo diversa pronuncia costituzionale; la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della sospensione.
  • La confisca 'di valore' colpisce il profitto del reato e non richiede che il profitto sia materialmente nella disponibilità del condannato: può essere disposta anche quando il beneficiario materiale sia altra persona, salvo prova contraria rilevante.
  • L'estinzione del reato per prescrizione determina in Cassazione l'annullamento senza rinvio degli effetti penali, ma non elimina automaticamente le conseguenze civili e la confisca disposta in sede penale, che possono essere confermate.

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