Cassazione Civile, Ordinanza n. 24691/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di concessione di vendita in esclusiva stipulato tra due società il 6 ottobre 2010. Un collegio arbitrale, con lodo del 7 novembre 2015, ha risolto il contratto per inadempimento della concessionaria, condannando la concedente a pagare una somma modesta a favore della concessionaria e, viceversa, la concessionaria a pagare somme più rilevanti alla concedente per fatture non pagate e per la mancata restituzione di macchinari concessi in comodato. La concessionaria ha impugnato il lodo per nullità, sostenendo: 1) che alcune nullità del lodo fossero rilevabili d'ufficio; 2) che vi fosse violazione del litisconsorzio necessario per la mancata partecipazione al giudizio della società proprietaria dei macchinari; 3) che la clausola compromissoria non comprendesse la risoluzione del contratto, con conseguente difetto di potestas iudicandi degli arbitri; 4) che la Corte d'appello avesse dato rilievo al comportamento delle parti senza considerare una pretesa nullità della clausola arbitrale. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione e la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostanzialmente riproponendo le censure appena indicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato nel merito le nullità dedotte e la censura risultava priva di interesse; ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario con il produttore dei beni, estraneo al contratto; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la nozione di "scioglimento" del contratto può comprendere anche la risoluzione per inadempimento e che, in ogni caso, il comportamento successivo delle parti confermava l'estensione della clausola compromissoria anche a tale ipotesi; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione della ricorrente sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità è stata ritenuta priva di interesse, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato le questioni nel merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata priva di interesse.
Invocato dalla ricorrente in relazione alle nullità dedotte in appello, senza esito favorevole.
art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato come norma sulla nullità del lodo arbitrale per violazione delle regole sul procedimento e sulla composizione del giudizio arbitrale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicata come base dei motivi di ricorso per cassazione.
La Corte ha escluso che ricorresse un litisconsorzio necessario con il produttore dei beni, perché estraneo al contratto oggetto di lite.
art. 816-quater, comma 3, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul litisconsorzio necessario nel procedimento arbitrale.
artt. 1362, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369 c.c.
Richiamati per contestare l'interpretazione della clausola compromissoria; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione che includeva lo scioglimento/risoluzione del contratto.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola compromissoria per genericità e difetto di determinabilità dell'oggetto.
Invocato per censurare la valutazione del comportamento delle parti come elemento interpretativo della clausola arbitrale.
Usato come parametro di specificità del ricorso; il quarto motivo e parte del terzo sono stati dichiarati inammissibili per mancata trascrizione degli atti e del contenuto della clausola.
La Corte ha valorizzato il comportamento successivo delle parti per interpretare la clausola compromissoria, ritenendo che fosse stata considerata operante anche per la risoluzione del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 7477/2017
Richiamato come precedente sulla non interruzione del giudizio di cassazione per il fallimento di una parte.
Cass. n. 3630/2021
Richiamata in tema di irrilevanza interruttiva del fallimento nel giudizio di cassazione.
Cass. n. 12462/2003
Richiamata per affermare che la questione, se astrattamente deducibile, era comunque priva di interesse.
Cass. n. 3260/2022
Richiamata per il principio secondo cui, nell'impugnazione del lodo, il giudice di legittimità controlla la motivazione della sentenza che decide sull'impugnazione, non i vizi del lodo in sé.
Cass. n. 15086/2012
Richiamata sul limite del sindacato di legittimità nelle controversie relative all'interpretazione di clausole contrattuali in sede di impugnazione del lodo.
Cass. n. 17198/2016
Richiamata sul principio di specificità del ricorso per cassazione e sull'onere di indicare e riprodurre gli atti su cui il motivo si fonda.
Cass. n. 14182/2016
Richiamata sul medesimo onere di specificità e autosufficienza del ricorso.
Cass. n. 14784/2015
Richiamata sul requisito di specifica indicazione e riproduzione del contenuto degli atti processuali e documenti rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, il controllo di legittimità riguarda la correttezza della decisione del giudice di merito sull'interpretazione della clausola compromissoria, non vizi direttamente imputabili al lodo arbitrale se non nei limiti in cui si riflettano nella sentenza impugnata.
- La nozione contrattuale di "scioglimento" può essere interpretata in senso ampio e atecnico, comprensivo delle vicende patologiche sopravvenute del rapporto, tra cui la risoluzione per inadempimento, salvo chiara volontà contraria delle parti.
- Ai fini dell'interpretazione della clausola compromissoria, il comportamento successivo delle parti può costituire criterio rilevante ex art. 1362, comma 2, c.c., specie quando una parte abbia essa stessa introdotto il giudizio arbitrale in un contesto coerente con l'ampiezza della clausola.
- Il litisconsorzio necessario non sussiste quando il soggetto pretermesso è estraneo al contratto da cui deriva la controversia e non è titolare del rapporto sostanziale dedotto in arbitrato.
- Nel ricorso per cassazione è imprescindibile un elevato grado di specificità: il motivo è inammissibile se non riproduce o individua con precisione il contenuto degli atti e dei documenti decisivi su cui si fonda la censura.
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