Cassazione Civile, Sentenza n. 19992/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il difetto d'interesse del giudizio volto ad ottenere l'accertamento dell'obbligo del terzo. Nella procedura esecutiva il terzo aveva reso una dichiarazione attestando la pendenza di precedenti pignoramenti di importo maggiore rispetto al credito azionato. Il ricorrente sostiene che, con missiva integrativa, il terzo aveva qualificato la propria dichiarazione come negativa e che quindi la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la dichiarazione positiva, omettendo di considerare gli effetti delle assegnazioni derivanti dai pignoramenti precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la fattispecie riguarda il regime anteriore alla legge n. 228/2012 e ricordando l'orientamento secondo cui la mera esistenza di vincoli di destinazione o di precedenti pignoramenti non rende la dichiarazione del terzo "negativa": la dichiarazione resta positiva se attesta l'esistenza di un saldo creditore. Spetta al giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, valutare la necessità di riunire le procedure e l'effettiva portata delle assegnazioni (immediata o in coda). L'azione di accertamento dell'obbligo del terzo, nel regime ratione temporis applicabile, non è finalizzata a superare ambiguità o a svolgere una istruttoria esplorativa sull'esito dei precedenti pignoramenti, ma soltanto a convertire in iure una dichiarazione formalmente negativa che neghi la sussistenza stessa di un credito assegnabile. Il ricorso è quindi rigettato. La Corte non ha deciso sulle spese per assenza di difese delle controparti; inoltre ha annotato l'eventuale obbligo del ricorrente al pagamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
La Corte chiarisce che la fattispecie in esame riguarda il regime anteriore alla novella del 2012; la disciplina introdotta dalla legge 228/2012 non è applicabile al caso di specie.
Citato dal ricorrente per la qualificazione della dichiarazione del terzo; la Corte osserva che la "qualificazione" del terzo non prevale sulla valutazione giudiziale: la qualificazione della dichiarazione come positiva o negativa è questione di diritto che spetta al giudice, non al terzo.
Richiamato tra le norme contestate; la Corte implicitamente considera che le regole processuali sull'istruttoria non giustificano la domanda di accertamento quando la dichiarazione del terzo è già positiva e identificante i precedenti pignoramenti.
Rilevato tra le norme indicate dal ricorrente; la Corte ritiene che non sussista violazione in quanto il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di valutare d'ufficio la riunione delle procedure e l'effetto delle assegnazioni.
Citando anche questa norma, la Corte conferma che non era necessaria un'ulteriore istruttoria per accertare la somma assegnabile se la dichiarazione del terzo identificava i precedenti pignoramenti; eventuali verifiche spettano al giudice dell'esecuzione tramite gli strumenti processuali appropriati.
Il motivo di ricorso basato su questa disposizione (violazione di norme processuali) è stato ritenuto infondato: non è ravvisabile errata applicazione delle norme processuali richiamate alla luce del regime giurisprudenziale applicabile.
La Corte segnala che, se si ritiene erronea l'ordinanza di assegnazione, il rimedio è l'opposizione ex art. 617; tale rimedio è quello idoneo a contestare l'assegnazione, non il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo inteso a superare una dichiarazione positiva.
Richiamata come norma relativa alle ordini di assegnazione: eventuali contestazioni sull'ordinanza ex art. 553 devono essere esperite con i rimedi processuali adeguati (es. opposizione ex art. 617).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte applica la disposizione in tema di contributo unificato, rilevando che il dispositivo giustifica il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Cass. 28/09/2018, n. 23631 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che la sussistenza di vincoli o di precedenti pignoramenti non trasforma automaticamente in negativa la dichiarazione del terzo; la dichiarazione resta positiva se attesta l'esistenza di un saldo creditore.
Cass. 07/06/2022, n. 18330 (giurisprudenza)
Richiamata per l'indicazione che il giudice dell'esecuzione deve valutare d'ufficio la riunione delle procedure e la portata dell'assegnazione, nonché l'eventuale verifica documentale dell'esito dei precedenti pignoramenti.
Massime di principio
- La dichiarazione del terzo che identifichi o renda identificabili precedenti pignoramenti non è automaticamente "negativa": resta positiva se attesta un saldo creditore; la qualificazione come positiva o negativa è questione di diritto riservata al giudice.
- Nel regime anteriore alla legge n. 228/2012 (ratione temporis), l'azione di accertamento dell'obbligo del terzo non è il mezzo adatto per esplorare l'esito dei precedenti pignoramenti o per risolvere ambiguità istruttorie: essa serve a superare una dichiarazione espressamente negativa che neghi l'esistenza stessa del credito.
- Spetta al giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, valutare la necessità di riunire le procedure coattive e accertare la portata delle assegnazioni (assegnazione immediata o "in coda") e può richiedere, se necessario, la documentazione sull'esito dei pignoramenti indicati dal terzo.
- Se la questione è l'erroneità dell'ordinanza di assegnazione o l'assegnazione stessa, il rimedio processuale corretto è l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non necessariamente il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
- La mancanza di interesse concreto alla domanda comporta l'inammissibilità o il difetto di interesse dell'azione; pertanto va valutato se la pronuncia richiesta sia effettivamente necessaria rispetto agli strumenti già messi a disposizione dall'ordinamento esecutivo.
- Occorre prestare attenzione alla distinzione tra il regime anteriore e quello successivo alla legge 228/2012: le soluzioni applicabili possono variare in funzione della normativa temporale applicabile al singolo caso.
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