Cassazione Penale, Ordinanza n. 10253/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda per porto, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di due coltelli a serramanico con apertura a mano, detenuti nella tasca del giubbino. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva illogicità della motivazione e travisamento della prova, lamentando in particolare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e della circostanza attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi riproduttivi di quelli già dedotti in appello e li ha giudicati manifestamente infondati, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era lineare e immune da illogicità manifesta. Ha valorizzato il contesto del fatto, il tipo di coltelli detenuti, i precedenti dell'imputato per cessione illecita di sostanze stupefacenti e il rinvenimento di marijuana addosso all'imputato dopo una colluttazione avvenuta poco prima. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
integra il reato di porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di armi od oggetti atti ad offendere; nel caso concreto il porto di due coltelli a serramanico è stato ritenuto penalmente rilevante.
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
la lieve entità va valutata tenendo conto non solo delle dimensioni dello strumento, ma anche delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato; nel caso concreto è stata esclusa.
la particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, per il porto abusivo di un'arma impropria, risulti già esclusa la lieve entità del fatto sulla base della valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'agente.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere, il giudice deve considerare congiuntamente natura e dimensioni dello strumento, modalità concrete della condotta e personalità dell'imputato.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il fatto presenti un disvalore non minimo, desumibile anche da elementi contestuali e dalla personalità dell'agente, specie se già non riconosciuta la lieve entità della fattispecie.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione di illogicità della motivazione non può risolversi in una mera contrapposizione di letture del materiale probatorio, ove la sentenza impugnata presenti un ragionamento coerente e non manifestamente illogico.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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