Sentenza n. 5685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma con riferimento ai ricorsi nn. 7319 del 2023, 7320 del 2023 e 7444 del 2023: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. IV, 27 giugno 2023 n. 10838, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 10838 del 27 giugno 2023, che aveva annullato la graduatoria dei contributi alle emittenti televisive locali commerciali per l’anno 2022 e imposto la rideterminazione dei contributi senza applicazione dello scalino preferenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la graduatoria ministeriale per l’assegnazione, nell’annualità 2022, dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali commerciali, disciplinati dal d.P.R. n. 146/2017. La graduatoria applicava il meccanismo previsto dall’art. 6, comma 2, del regolamento, secondo cui il 95% delle risorse era destinato alle prime cento emittenti e il restante 5% a quelle collocate dalla centunesima posizione in poi. La società ricorrente in primo grado, collocata oltre il centesimo posto, aveva contestato l’applicazione dello scalino preferenziale, sostenendo che l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 era stato annullato dal Consiglio di Stato con precedenti sentenze e non era stato validamente trasformato in norma primaria dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018. Aveva inoltre dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis per violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 21, 24, 77, 103, 111, 113 e 117 Cost. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che la legificazione del regolamento operasse soltanto per l’annualità 2019 e che, per il 2022, gli atti applicativi fossero fondati su una disposizione regolamentare già annullata. Le emittenti collocate nei primi cento posti e il Ministero hanno appellato la sentenza sostenendo che l’art. 4-bis avesse recepito integralmente il d.P.R. n. 146/2017 mediante rinvio recettizio, attribuendo rango primario a tutte le sue disposizioni e con effetti non limitati all’anno 2019. Hanno inoltre contestato l’estensione temporale del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del Consiglio di Stato e dedotto che il sindacato sulla disciplina legificata spettasse esclusivamente alla Corte costituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli riuniti e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. La decisione si è fondata sulle sentenze della Corte costituzionale n. 44 del 2025 e n. 66 del 2025. La Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ha operato un rinvio recettizio al d.P.R. n. 146/2017, utilizzando la formula secondo cui il regolamento è “da intendersi qui integralmente riportato”. Tale rinvio ha determinato la novazione della fonte e l’elevazione al rango primario dell’intero contenuto regolamentare, incluso l’art. 6, comma 2, relativo allo scalino preferenziale. La legificazione non è stata limitata all’annualità 2019, ma ha avuto carattere stabile e ha prodotto effetti dal 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018. Ne consegue che il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022, applicando lo scalino preferenziale, era conforme a una disciplina avente forza di legge. Il giudice amministrativo non poteva quindi disapplicare o annullare tale meccanismo, spettando il controllo sulla sua legittimità costituzionale esclusivamente alla Corte costituzionale. Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato, che avevano annullato la disposizione regolamentare, non impedivano l’applicazione della norma dopo la sua legificazione, poiché il giudicato copriva l’illegittimità della disposizione soltanto fino all’intervento legislativo del 2018. Le questioni di costituzionalità erano state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per la necessità dell’intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 4-bis d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108
da intendersi qui integralmente riportato
La disposizione ha recepito integralmente il d.P.R. n. 146/2017 mediante rinvio recettizio, determinando la novazione della fonte e attribuendo rango primario a tutte le norme del regolamento, incluso lo scalino preferenziale.
art. 6, comma 2, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146
La disposizione prevede la ripartizione del 95% delle risorse alle prime cento emittenti e del restante 5% alle emittenti collocate dalla centunesima posizione in poi. Dopo la legificazione del regolamento, essa ha assunto rango primario.
art. 1, comma 163, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Costituisce la base legislativa del regolamento volto a disciplinare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.
È stato richiamato per la trattazione sollecita del merito degli appelli dopo l’accoglimento delle istanze cautelari.
È stato richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a fondamento della delimitazione dell’esame ai profili rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- Quando una legge richiama integralmente uno specifico regolamento mediante una formula inequivoca quale “da intendersi qui integralmente riportato”, il rinvio ha natura recettizia e comporta la novazione della fonte: tutte le disposizioni regolamentari richiamate assumono rango primario.
- La legificazione integrale di un regolamento produce effetti secondo la disciplina legislativa entrata in vigore e non è limitata alla sola disposizione o annualità che abbia occasionato l’intervento normativo, salvo che la legge contenga una chiara delimitazione temporale.
- Il giudice amministrativo non può sindacare direttamente la legittimità di una disposizione avente ormai rango primario né annullare i suoi atti applicativi per vizi propri della precedente fonte regolamentare; il controllo sulla norma primaria spetta alla Corte costituzionale.
- Il giudicato amministrativo che abbia annullato una disposizione regolamentare per illegittimità non impedisce l’applicazione della medesima disciplina dopo la sua successiva legificazione, poiché gli effetti dell’annullamento coprono la disposizione soltanto fino alla novazione della fonte.
- La legificazione di una disciplina regolamentare può rendere non più applicabili, per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, gli effetti conformativi derivanti da precedenti pronunce di annullamento della disposizione regolamentare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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