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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41202/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un viadotto in Marocco, nell'ambito del quale erano stati emessi due bond di garanzia ('performance bond' e 'advance payment bond') da una banca estera e controgarantiti da una società italiana di assicurazione/garanzia, la quale a sua volta si era fatta rilasciare dalla società appaltatrice un impegno a tenerla indenne a prima richiesta e senza eccezioni. A seguito della risoluzione del contratto di appalto da parte del committente e dell'escussione dei bond, la garante ha pagato e poi ha agito in regresso contro la società appaltatrice ottenendo decreto ingiuntivo. L'opposizione è stata respinta in primo grado e il rigetto è stato confermato in appello. In cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia della Corte d'appello, che avrebbe dichiarato inammissibili i motivi di gravame senza esaminarli nel merito; 2) violazione dell'art. 169, comma 2, c.p.c. per l'acquisizione e valutazione del fascicolo monitorio non depositato tempestivamente e per la mancata nuova valutazione del materiale probatorio; 3) violazione degli artt. 1947 e 2697 c.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto pacifico lo stato di insolvenza della coobbligata/altro garante e quindi legittima la rivalsa per l'intero debito, senza considerare che l'insolvenza doveva essere provata da chi la invocava e che la controparte avrebbe dovuto insinuarsi nella procedura concorsuale della coobbligata per richiedere solo la metà del debito. La controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato sul medesimo tema dell'acquisizione del fascicolo monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che i documenti allegati alla fase monitoria e rimasti a disposizione della controparte non costituiscono prova nuova e restano nella sfera di cognizione del giudice anche in appello; ha inoltre precisato che la perentorietà del termine di deposito del fascicolo ex art. 169, comma 2, c.p.c. vale solo per la fase decisoria di primo grado e non impedisce la conoscenza dei documenti già ritualmente prodotti. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, rilevando che la Corte d'appello aveva legittimamente dichiarato aspecifici i motivi di gravame, senza omettere pronuncia; inoltre il ricorso non aveva riprodotto in modo autosufficiente i motivi di appello, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto al merito della garanzia, la Corte ha condiviso la qualificazione del rapporto come garanzia autonoma per la clausola 'a semplice richiesta e senza frapporre alcuna eccezione', escludendo la configurabilità dell'exceptio doli e ritenendo corretta la responsabilità della ricorrente per l'intero debito, poiché l'insolvenza rilevante ai fini della disciplina invocata va intesa in senso funzionale come impossibilità di adempiere l'obbligazione di regresso, non come apertura di una procedura fallimentare o concorsuale. È stato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e agli oneri conseguenti ex d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia adottato una statuizione assorbente di inammissibilità dei motivi di gravame.

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    Il termine di deposito del fascicolo di parte ritirato dopo la rimessione della causa al collegio è perentorio solo nella fase decisoria di primo grado e non impedisce in appello la conoscenza di documenti già ritualmente acquisiti nel giudizio.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte non sono documenti nuovi e possono essere considerati anche in appello, in applicazione del principio di non dispersione della prova.

  • art. 638, comma 3, c.p.c.

    I documenti prodotti nel monitorio e rimasti disponibili per la controparte restano acquisiti al processo e sono conoscibili anche nelle fasi successive.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti, non potendo limitarsi a rinvii o richiami generici.

  • art. 1947, comma 2, c.c.

    L'insolvenza rilevante nel rapporto di garanzia va letta in senso funzionale, come impossibilità di far fronte all'obbligo di garanzia secondo il regolamento pattizio, non necessariamente come apertura di una procedura concorsuale.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca un fatto costitutivo della propria pretesa o difesa deve allegarlo e provarlo; tuttavia la censura è inammissibile se non è specificamente autosufficiente nei gradi di merito e in cassazione.

  • art. 1954 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla ripartizione del debito/regresso tra coobbligati e sull'effetto dell'insolvenza della coobbligata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • I documenti prodotti nella fase monitoria e rimasti nella disponibilità della controparte non costituiscono prova nuova e, per il principio di non dispersione della prova, possono essere esaminati anche nei successivi gradi di giudizio.
  • La perentorietà del termine di deposito del fascicolo di parte ex art. 169, comma 2, c.p.c. opera nel solo primo grado e non può essere invocata per escludere l'utilizzabilità in appello di documenti già ritualmente acquisiti al processo.
  • La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando la sentenza d'appello abbia dichiarato inammissibili i motivi per aspecificità: in tal caso esiste una decisione, sia pure di rito, che assorbe il merito.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario il rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o riportare in modo puntuale gli atti e i motivi processuali rilevanti, senza limitarsi a richiami generici.
  • Una clausola di pagamento 'a semplice richiesta e senza frapporre alcuna eccezione' è indice qualificante di garanzia autonoma e rende non opponibili le eccezioni tipiche del rapporto principale, salvo la ricorrenza di un abuso manifesto o dell'exceptio doli, che deve essere specificamente allegata e dimostrata.
  • Ai fini della disciplina delle garanzie personali, l'insolvenza va apprezzata secondo la funzione del negozio e non necessariamente coincide con l'apertura di una procedura concorsuale; rileva l'impossibilità sostanziale di adempiere l'obbligazione di garanzia secondo i patti.
  • Quando sia pacifico lo stato d'insolvenza di una coobbligata, la pretesa di limitare il regresso al solo residuo pro quota richiede una specifica e autosufficiente deduzione dei presupposti di fatto e di diritto, altrimenti la censura è inammissibile o infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussioneInadempimentoObbligazioni solidali
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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