Cassazione Penale, Sentenza n. 4367/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro di tre autocarri disposto dal Gip. Deduce due motivi: (1) violazione di legge e insufficiente motivazione per assenza dei presupposti del sequestro, in quanto i beni sarebbero appartenuti a terzi (Plozzer s.r.l.) e non nella disponibilità degli indagati; si eccepisce l'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale invocata ai sensi dell'art. 1458 c.c., per cui i veicoli sarebbero già tornati nella piena proprietà della Viocar prima del sequestro e il sequestro non sarebbe opponibile alla risoluzione; si contesta altresì che il sequestro sia opponibile senza trascrizione e che la salvezza dei terzi di buona fede non si applicherebbe al caso. (2) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale: si afferma che i veicoli erano nella disponibilità della Plozzer (non riconducibile alla responsabilità ex L.231/2001), che non risultano come profitto dei reati né come beni pagati dalla Plozzer, rendendo illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: il tribunale del riesame aveva legittimamente respinto l'effetto risolutorio invocato anche sulla base di elementi che evidenziavano una condotta collusiva/adesiva tra Viocar e Plozzer, valutazione autonoma e legittima in sede penale. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui è inammissibile impugnare in Cassazione limitandosi ad attaccare una sola delle "rationes decidendi" autonome. Sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuto inammissibile per carenza di legittimazione della ricorrente (mancanza della qualifica di terzo interessato alla restituzione). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa e ai sensi della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.186/2000), di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello al tribunale del riesame contro le ordinanze del Gip relative al sequestro; qui è il titolo dell'impugnazione cui è stato dato corso.
La ricorrente invocava l'effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento. La Corte osserva che la deroga alla retroattività prevista dal comma 2 tutela diritti acquisiti da terzi di buona fede con trascrizione anteriore, ma nel caso il tribunale ha ritenuto che la situazione fattuale (anche possibile collusione e mancata opponibilità del provvedimento) impedisse di dichiarare inefficace il sequestro.
art. 19 L. 231/2001
Riferito dalla ricorrente in ordine alla possibilità di confisca per equivalente per responsabilità amministrativa degli enti. La Corte osserva che, secondo i giudici di merito, la fattispecie non consentiva di qualificare i beni come soggetti alla confisca ex art. 19, tanto che la questione è stata ritenuta irrilevante per la decisione di inammissibilità.
Norma sulla confisca diretta dei profitti dei reati. La ricorrente contestava che i veicoli fossero profitto dei reati; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso, evidenziando la mancanza di legittimazione per il secondo motivo.
Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato la Viocar al pagamento delle spese processuali in base a questa norma.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in riferimento al principio che conduce all'irrogazione della sanzione equitativa (versamento alla Cassa delle Ammende) solo se non sussiste colpa grave: la Corte ha applicato la misura equitativa di 3.000 euro ritenendo che non fosse provata la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La risoluzione contrattuale ha effetto retroattivo, ma tale retroattività può essere limitata nei confronti di diritti di terzi di buona fede che abbiano trascritto atti prima della domanda giudiziale; la opponibilità di un sequestro penale può dipendere anche da trascrizioni e dalla situazione fattuale concreta.
- In sede penale il giudice può valutare profili diversi rispetto al giudicato civile (es. sospetta collusione tra le parti) e tali accertamenti possono giustificare il mantenimento di misure cautelari anche se esiste un precedente accertamento civile.
- In Cassazione è necessario impugnare con specificità tutte le "rationes decidendi" autonome: criticare solo uno dei motivi che sorreggono la decisione può comportare l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
- La legittimazione ad impugnare in tema di sequestro è condizionata dalla qualità sostanziale della parte (es. terzo interessato alla restituzione): chi non riveste tale qualifica può essere dichiarato privo di legittimazione e l'impugnazione inammissibile.
- La confisca diretta o per equivalente richiede che i beni siano riconducibili a profitti o a utilità del reato e, per la confisca per equivalente sugli enti, la sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente (L.231/2001); se questi presupposti non sono ravvisabili, la misura non è applicabile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile ma non si ravvisa colpa grave nell'averlo proposto, la Corte può comunque irrogare un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende, oltre alla condanna alle spese processuali.
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