Cassazione Penale, Ordinanza n. 04371/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna in appello per plurime cessioni di sostanza stupefacente, in concorso tra più persone, nell'ambito di un gruppo familiare dedito allo spaccio di cocaina. Per tre imputati la sentenza di appello era stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè a seguito di concordato in appello. Due ricorrenti hanno dedotto violazione di legge sulla responsabilità, sostenendo che non fossero stati escussi gli acquirenti delle presunte cessioni. Un terzo ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 546 c.p.p. Un quarto ricorrente ha censurato: a) il vizio di motivazione e la violazione di legge sull'affermazione della responsabilità a titolo di concorso, assumendo che la sua condotta fosse mera connivenza non punibile; b) l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, perché la pena non sarebbe stata commisurata partendo dal minimo edittale; c) il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i tre imputati la cui sentenza di appello era stata emessa ex art. 599-bis c.p.p., le doglianze erano inammissibili perché non attinenti ai soli profili deducibili in cassazione contro la sentenza concordata, cioè la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità della decisione rispetto al concordato. Le censure sulla responsabilità, sulla prova e sulla pena erano quindi precluse. Quanto al quarto ricorrente, le doglianze sono state ritenute di merito, perché miravano a una nuova valutazione degli elementi istruttori già esaminati dai giudici di merito. La Corte ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la condotta consisteva nell'accompagnare i figli e un coimputato nelle consegne di cocaina, sostanza occultata nell'auto in appositi nascondigli, fornendo così un contributo materiale alle cessioni; ha ritenuto congrua anche la mancata applicazione dell'attenuante ex art. 114 c.p. e la determinazione della pena. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per le cessioni plurime di sostanza stupefacente; la Corte la richiama come base della condanna confermata in appello, con qualificazione della condotta nel comma quinto per uno dei ricorrenti.
nel giudizio concluso con concordato in appello, in cassazione sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece precluse doglianze sulla responsabilità, sulla prova e sulla pena, salvo illegalità della sanzione.
richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non proponibile nel perimetro del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. e comunque di merito.
attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone; la Corte conferma il diniego perché il contributo dell'imputato non è stato ritenuto marginale o trascurabile.
richiamato in giurisprudenza per delimitare i vizi deducibili nel ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.; non è consentita una doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale o la difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati, questioni sulla responsabilità o sulla valutazione della prova.
- Le doglianze che sollecitano una diversa lettura delle emergenze istruttorie già valutate dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione quando mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di fatto.
- Nel concorso nel reato di spaccio, il contributo materiale consistente nell'accompagnare gli autori delle cessioni e nel favorire l'occultamento e il trasporto della sostanza può integrare partecipazione punibile, non mera connivenza.
- L'attenuante del contributo di minima importanza richiede un apporto davvero marginale e trascurabile; quando il contributo agevola in modo concreto e materiale la consumazione delle cessioni, il diniego è legittimo.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di illogicità manifeste, anche quando la pena non sia stata commisurata al minimo edittale.
- Le censure sulla responsabilità e sulla pena contro una sentenza concordata non possono essere convertite in un sindacato sulla correttezza del merito, salvo il caso di illegalità della sanzione inflitta.
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