Cassazione Penale, Sentenza n. 44022/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ricusazione: Toska contestava l'imparzialità della giudice Morselli in quanto, in una ordinanza del 21/12/2021 che dichiarava inammissibile una richiesta di revoca di misura cautelare, la giudice aveva affermato di essere stata presente all'udienza del 4/10/2021 e di aver "valutato tutti gli atti istruttori sino al termine della stessa", elemento che per la difesa costituirebbe una manifestazione anticipata di convincimento sui fatti e una valutazione non necessaria ai fini dell'ordinanza cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le osservazioni della giudice fossero giustificate dal contesto procedurale: la richiesta di revoca era reiterativa e proposta nel corso del giudizio di merito, perciò la valutazione incidentale sui presupposti della cautela rientra nella competenza del giudice del dibattimento e non costituisce, di per sé, causa di ricusazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'appello avverso l'ordinanza cautelare; il fatto che fosse pendente appello ha contribuito a qualificare come reiterative le istanze successive e giustificare il rigetto.
art. 34 cod. proc. pen.
Richiamato in correlazione con la giurisprudenza costituzionale: la normativa non impedisce che il giudice che ha adottato un provvedimento cautelare partecipi al giudizio di merito, posto che la decisione cautelare costituisce cognizione incidentale.
Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005 (Falzone)
Principio richiamato: la manifestazione di convincimento del giudice in un provvedimento incidentale può giustificare la ricusazione solo se non è imposta dalle sequenze procedurali e se anticipa, in tutto o in parte, l'esito della decisione di merito senza nesso funzionale con il provvedimento incidentale.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 38657 del 22/09/2004, Assinnata; Sez. 2, n. 17401 del 24/03/2009; Sez. 6, n. 11 del 29/12/2015, Gammuto)
Confermano il principio che il giudice del dibattimento possiede competenza accessoria sulle misure cautelari e che tale competenza non si traduce automaticamente in incompatibilità o motivo di ricusazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione di sanzioni pecuniarie per atti processuali manifestamente infondati; utilizzata come riferimento per la determinazione della responsabilità del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre il versamento alla Cassa delle Ammende in favore dello Stato a carico del ricorrente, in considerazione dell'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.
art. 81 c.2 cod. pen. e art. 73 commi 1, 1-bis e 4 DPR 9/10/1990 n. 309
Citati soltanto a titolo di fatto per descrivere le imputazioni penali contestate a Toska; non rilevanti ai fini della decisione sulla ricusazione.
Massime di principio
- La manifestazione di convincimento del giudice in un provvedimento incidentale costituisce motivo di ricusazione solo se non è funzionalmente giustificata dal tipo di provvedimento e se anticipa ingiustificatamente l'esito della decisione di merito.
- Il giudice del dibattimento può legittimamente decidere su questioni cautelari incidentali nel corso del processo di merito; ciò non determina automaticamente incompatibilità o necessità di ricusazione.
- Richieste cautelari reiterative, soprattutto se proposte durante la pendenza di un appello avverso precedenti provvedimenti, possono essere dichiarate inammissibili come prive di novità e giustificano osservazioni del giudice sul carattere reiterativo.
- Per ottenere l'accoglimento di una ricusazione fondata su presunta parzialità occorre dimostrare che la dichiarazione del giudice non fosse connessa al provvedimento incidentale e che anticipasse rilevanti valutazioni di merito.
- La presentazione di ricorsi o impugnazioni manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare quindi attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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