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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30408/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza del Tribunale di Savona (9/7/2020) sostenendo la violazione dell'art. 163, comma quarto, c.p. Invoca l'applicazione, secondo il principio "tempus regit actum", della modifica normativa (cd. riforma Cartabia) che consente, per pene non superiori a un anno, che l'esecuzione rimanga sospesa per un anno in presenza di atti volti ad elidere o attenuare le conseguenze del reato; rileva di essere stato condannato a otto mesi e che non risulta costituita parte civile. L'istanza era stata sollevata anche davanti alla Corte d'appello, che non ha dato risposta.

La decisione

La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ritiene che l'art. 163, comma quarto, citato dal ricorrente non sia pertinente alla vicenda esecutiva della revoca automatica prevista dall'art. 168 c.p. per la commissione di un nuovo reato nel quinquennio dall'irrevocabilità della sospensione. Precisa che la disposizione invocata era già vigente e che, in ogni caso, si applica nel giudizio di cognizione (valutazione al momento della condanna), mentre la revoca operata è di diritto perché Bela ha commesso un nuovo delitto entro il termine quinquennale previsto dall'art. 163 comma 1 (sospensione originaria per delitto: termine cinque anni). Conseguentemente, nessun margine residuo sussisteva per evitare la revoca. Vengono condannate le spese processuali e il ricorrente è obbligato a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 163 come norma da applicare nel giudizio di cognizione per fissare i termini della sospensione condizionale (comma primo: cinque anni per delitto, due per contravvenzione; comma quarto: possibilità, in casi specifici e per pene <= un anno, di sospensione per un anno). Nel caso di specie la sospensione concessa è stata valutata secondo il comma primo (delitto => cinque anni), e il comma quarto non era pertinente in sede esecutiva.

  • art. 168 cod. pen.

    L'art. 168 prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale quando l'imputato sia condannato per un nuovo fatto commesso nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione. La Corte ha ritenuto operativa la revoca ex art. 168 per la nuova condanna intervenuta entro il quinquennio.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia)

    La Corte osserva che la modifica richiamata dal ricorrente incide su aspetti di giustizia riparativa e non altera la disciplina della revoca automatica nel caso di nuova condanna nel quinquennio; inoltre rileva che la disposizione rilevante era già, nella sostanza, presente anteriormente.

  • L. n. 145 del 2004

    Richiamata per ricordare l'introduzione originaria dell'art. 163 nel codice penale; la Corte afferma che la previsione sostanziale invocata esisteva già al tempo del fatto e della prima condanna.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma del reato per cui il ricorrente ha ricevuto la successiva condanna (tre anni e quattro mesi), che ha determinato l'evento impeditivo alla permanenza della sospensione concessa in precedenza.

  • art. 110 e art. 624-bis c.p.

    Riferimento alla prima condanna per la quale era stata concessa la sospensione condizionale (pena di otto mesi).

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per dichiarare inammissibile il ricorso fondato su violata interpretazione univoca della legge e su prospettazione generica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena è automatica ai sensi dell'art. 168 c.p. quando l'imputato è definitivamente condannato per un nuovo reato commesso nel quinquennio dall'irrevocabilità della prima sospensione (se la sospensione era per delitto).
  • Le modifiche normative successive alla condanna non si applicano automaticamente in sede esecutiva se la disciplina di base (o la previsione invocata) era già vigente al tempo dei fatti o della prima sentenza; va valutato se la norma abbia portata retroattiva e in quale sede (cognizione vs esecuzione).
  • L'art. 163 c.p. (compreso il comma quarto) disciplina termini e condizioni della sospensione condizionale in sede di cognizione: questioni di applicazione sostanziale devono essere sollevate e valutate nel giudizio che concede la sospensione, non in maniera generica in sede esecutiva quando operi una revoca di diritto.
  • In appello esecutivo, la censura deve indicare chiaramente la norma applicabile e dimostrare concretamente i presupposti fatti e giuridici per la sua estensione al caso; invocazioni generiche di nuove riforme o del principio tempus regit actum senza adeguata prospettazione sono destinate all'inammissibilità.
  • Se la sospensione era prevista per delitto, il termine di 'tutela' è di cinque anni: la commissione di un nuovo delitto entro tale termine impedisce la conservazione del beneficio.

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