Cassazione Civile, Ordinanza n. 14659/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di una somma per il recupero di sgravi contributivi fruiti dalla società per due assunzioni a tempo indeterminato. Secondo i giudici di merito, il beneficio non spettava perché i rapporti di lavoro erano stati trasformati a tempo indeterminato il 30 dicembre 2014, quindi prima della decorrenza richiesta dalla disciplina agevolativa, fissata dal 1° gennaio 2015. La società ha sostenuto invece che la trasformazione dovesse considerarsi avvenuta dal 1° gennaio 2015 e che le comunicazioni al Centro per l'impiego contenessero un errore materiale. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la controparte non aveva contestato l'accordo delle parti sulla decorrenza dal 1° gennaio 2015; violazione dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale interpretato i contratti limitandosi al dato letterale; violazione dell'art. 1321 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che l'INPS non avesse provato la pretesa contributiva mediante comunicazioni amministrative; violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1369 e 1371 c.c. per non avere interpretato il contratto nel senso più conforme alla sua natura e meno gravoso per l'obbligato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha rilevato che tutte le censure, pur formalmente articolate come violazioni di legge e vizio di motivazione, miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto decisivo relativo alla data di decorrenza dei rapporti di lavoro, accertamento riservato al giudice di merito. Ha inoltre ricordato che l'apprezzamento della non contestazione ex art. 115 c.p.c. e l'interpretazione della volontà negoziale sono giudizi di fatto sindacabili in cassazione solo nei limiti del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della logicità della motivazione, mentre il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa e più favorevole, non essendo consentito chiedere alla Corte di privilegiare una diversa interpretazione plausibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I canoni di interpretazione del contratto non possono essere invocati per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa più favorevole; la censura è ammissibile solo se indica specificamente la violazione dei criteri ermeneutici adottati dal giudice di merito.
La mancata contestazione specifica dei fatti allegati produce rilevanza sul piano probatorio, ma l'apprezzamento della condotta di non contestazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura contrattuale della trasformazione del rapporto; la Corte non ne trae una regola autonoma, limitandosi a qualificare la doglianza come critica di fatto.
La censura sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta, in concreto, un tentativo di rimettere in discussione l'accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito.
Richiamato come canone ermeneutico; la Corte ribadisce che la sua violazione deve essere specificamente argomentata e non può risolversi nella proposta di una diversa interpretazione possibile.
Richiamato come criterio sussidiario di interpretazione; non consente in cassazione di sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- L'apprezzamento della non contestazione dei fatti e il relativo effetto probatorio appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio dedotto in modo specifico.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto: in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non per la mera preferenza di un diverso significato possibile.
- Quando il testo negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la parte soccombente non può dolersi in cassazione del fatto che il giudice abbia scelto una delle interpretazioni astrattamente possibili.
- Le censure sul riparto dell'onere della prova devono colpire effettivamente l'applicazione dell'art. 2697 c.c.; se mirano solo a contestare l'accertamento del fatto, sono inammissibili.
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