Cassazione Penale, Sentenza n. 30268/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione, ritenuta tempestiva e validamente formulata. Ha inoltre precisato che, trattandosi di rinuncia determinata da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non seguiva la condanna alle spese processuali né al versamento alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare personale, l'indagato era sottoposto agli arresti domiciliari in relazione a un'ipotesi associativa finalizzata alla commissione di plurimi delitti di matrice economica, in particolare in materia tributaria, di riciclaggio e bancarotta, oltre a numerose contestazioni di indebita compensazione. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca o sostituzione della misura. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva erronea valutazione e carenza di motivazione sulla perdurante attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il tribunale non avesse spiegato perché la misura dovesse restare ferma, soprattutto alla luce della sopravvenuta assenza di poteri gestori in capo all'indagato. Prima della decisione, tuttavia, la misura domiciliare veniva revocata e il ricorrente, tramite procuratore speciale munito di apposita procura, rinunciava al ricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
richiamato solo per riferire le conclusioni iniziali del procuratore generale in rettifica, senza ruolo decisivo nella ratio decidendi
artt. 416, commi 1, 2 e 3 c.p.
indicato come base della contestazione associativa, finalizzata alla commissione di delitti economici
indicato come norma richiamata nel capo associativo, in relazione alla matrice economica dei reati-fine
richiamato per la contestazione concorsuale nei capi relativi ai singoli episodi
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
norma incriminatrice dei capi di imputazione relativi all'indebita compensazione
non citato espressamente nel testo, ma la Corte affronta il tema delle spese conseguenti all'inammissibilità e ne esclude l'applicazione per la sopravvenuta rinuncia non imputabile
la rinuncia all'impugnazione viene valorizzata come causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia validamente proposta dal ricorrente, tramite procuratore speciale munito di apposita procura, determina l'inammissibilità del ricorso se interviene prima della decisione.
- Quando la rinuncia all'impugnazione dipende da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta né la condanna alle spese processuali né il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La cessazione della misura cautelare personale può rendere privo di interesse il ricorso contro il diniego di revoca o sostituzione della misura, legittimando la rinuncia all'impugnazione.
- In presenza di rinuncia, la Corte non esamina il merito dei motivi di censura sulla motivazione e sull'attualità delle esigenze cautelari.
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