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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08478/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto domanda di confessoria servitutis per ottenere l'accertamento di una servitù di passaggio su una scala insistente su un immobile di proprietà altrui. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello era stata confermata l'insussistenza della servitù. La corte territoriale aveva escluso che fosse provata la costituzione del peso per titolo, usucapione o destinazione del padre di famiglia, rilevando in particolare la mancanza di prova delle opere visibili e permanenti, dell'esercizio ultraventennale, della originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, dell'asservimento al momento della divisione e dell'assenza di volontà contraria alla costituzione della servitù. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto violazione degli artt. 1027, 1031, 1061, 1062, 1158 e 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che le consulenze tecniche di parte avrebbero dimostrato la situazione dei luoghi, che dagli atti emergeva l'originaria unicità della proprietà e quindi la servitù per destinazione del padre di famiglia, e che la corte d'appello aveva errato nel valutare la prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge e vizi di motivazione, mirassero in realtà a un riesame del merito e non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, i ricorrenti non avevano confutato l'accertamento secondo cui esisteva un'altra scala che consentiva l'accesso al loro immobile, né avevano dimostrato gli elementi costitutivi della servitù per destinazione del padre di famiglia, specie l'asservimento al momento della divisione e la mancanza di volontà contraria dell'originario unico proprietario. La censura sulla prova testimoniale è stata ritenuta generica e comunque inammissibile, perché non specificava quali testimonianze sarebbero state mal valutate. La Corte ha inoltre ribadito che non è consentito in cassazione sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale e delle ipotesi di vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1027 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la nozione di servitù prediale, ma la Corte non ne ha ravvisato applicazione utile perché mancava la prova dei relativi presupposti fattuali.

  • art. 1031 c.c.

    invocato in relazione alla costituzione delle servitù; la Corte ha escluso che i fatti accertati consentissero di affermarne la costituzione.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato per l'usucapione delle servitù apparenti; la Corte ha rilevato la mancanza di prova degli elementi richiesti.

  • art. 1062 c.c.

    applicato in tema di destinazione del padre di famiglia; la Corte ha escluso la prova dell'asservimento al momento della divisione e della mancanza di volontà contraria dell'originario proprietario unico.

  • art. 1158 c.c.

    invocato come fondamento dell'usucapione ventennale, ma ritenuto non dimostrato in fatto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della servitù.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o ignorato fatti non contestati; non è deducibile per contestare la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso o non rispetti la regola del prudente apprezzamento; non consente di censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti oggi consentiti dalla norma, non per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di c.d. doppia conforme, per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio di inammissibilità va svolto su ciascun motivo e consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già coperta da orientamento consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità sul ricorso incidentale tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Chi agisce per l'accertamento di una servitù deve provare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi del diritto invocato; in difetto, la domanda va respinta.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede la prova dell'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, dell'asservimento al momento della divisione e dell'assenza di volontà contraria alla costituzione della servitù.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge: il sindacato di legittimità non può risolversi in un nuovo esame del merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o abbia dichiarato di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola legale diversa; non basta lamentare che il materiale istruttorio sia stato apprezzato in modo non condiviso dalla parte.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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