Sentenza n. 3967/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 2357 del 23 ottobre 2023, resa inter partes, concernente l’ordinanza di demolizione di opera abusive e di ripristino dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e di ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stata impugnata l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi, deducendo violazione degli artt. 34 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 2, 3 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, arbitrarietà, perplessità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e sviamento. In appello è stata contestata la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto legittima l’ordinanza nonostante gli abusi fossero asseritamente imputabili ad altro soggetto, nonostante la pendenza di una domanda di condono e nonostante la natura pertinenziale delle opere, che secondo gli appellanti non avrebbero superato il 20% della volumetria dell’immobile principale e non sarebbero state quindi soggette a permesso di costruire né alla sanzione demolitoria. Gli appellanti hanno inoltre sostenuto che la mancata notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari ne determinasse l’illegittimità. Nel corso del giudizio hanno dapprima prodotto documentazione relativa all’annullamento d’ufficio dell’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale consequenziale all’ordinanza demolitoria e, successivamente, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto preliminare e assorbente la motivata dichiarazione degli appellanti di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame. Richiamando gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza di demolizione. La sentenza di primo grado è stata confermata quanto agli effetti derivanti dalla declaratoria di improcedibilità. Le spese del grado sono state dichiarate irripetibili, in ragione della mancata costituzione del Comune, e sono rimaste a carico degli appellanti; ai fini del contributo unificato, è stata considerata soccombente la parte appellante.
Norme richiamate
Richiamato quale norma di riferimento per la declaratoria conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato insieme alle altre norme processuali per ritenere rilevante la motivata dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza da remoto.
Invocato dai ricorrenti in primo grado con riferimento alla disciplina sanzionatoria edilizia; la questione non è stata esaminata dal Consiglio di Stato per l’improcedibilità dell’appello.
Invocato dai ricorrenti in relazione all’ordine di demolizione; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dagli appellanti con riferimento alla necessità del permesso di costruire e al regime sanzionatorio; la questione è rimasta assorbita.
Invocati per contestare l’obbligo di motivazione e gli asseriti vizi dell’ordinanza; non esaminati nel merito.
Massime di principio
- La motivata dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’appello e comporta la declaratoria di improcedibilità del gravame.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è pronunciata in via preliminare e assorbente, senza esame dei motivi di merito ancora controversi.
- In caso di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, la parte appellante è considerata soccombente ai fini della liquidazione del contributo unificato; se la parte appellata non si è costituita, le spese del grado possono essere dichiarate irripetibili e restare a carico dell’appellante.
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