Cassazione Penale, Sentenza n. 13005/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Infantino ha impugnato la condanna (quattro anni di reclusione e €18.000 di multa, in abbreviato) per detenzione a fini di spaccio di 119,01 g di cocaina in 147 involucri, sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per una presunta riqualificazione del fatto da parte del giudice d'ufficio (senza impugnazione del PM) e per il diniego del riconoscimento della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 basato, secondo il ricorrente, solo sul dato ponderale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) censura per un riferimento errato nell'atto motivazionale all'aumento per continuazione e per un errato richiamo all'art. 73 comma 1-bis (disposizione dichiarata incostituzionale), con richiesta inoltre del Procuratore Generale di rettificare ex art. 619 c.p.p. il riferimento normativo nel dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) non vi sia stata riqualificazione del fatto da parte del giudice d'appello che comportasse un trattamento più grave rispetto all'imputazione; b) l'errato richiamo al comma 1-bis dell'art. 73 DPR 309/1990 è un mero errore materiale (refuso), anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014, e non altera la qualificazione giuridica del fatto; c) il diniego della lieve entità ex art. 73 (comma 5) è fondato non sul solo dato ponderale ma su valutazione complessiva (peso, grado di purezza, numero di dosi ricavabili, presenza di bilancino e materiale di confezionamento e uso dell'abitazione come base per l'attività illecita); d) la valutazione negativa sulle attenuanti generiche è un giudizio di merito insindacabile in Cassazione se non contraddittorio; e) il riferimento errato nella motivazione all'aumento per continuazione è un errore materiale che non si traduce in aumento nel dispositivo; f) non è stata disposta rettifica ex art. 619 c.p.p. perché il dispositivo è prevalente e corretto; inoltre la Corte ha ricordato che non può correggere alcune inesattezze materiali nel dispositivo quando il ricorso è dichiarato inammissibile (limite derivante dall'art. 130 c.p.p.). Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quantificata in €3.000.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua la fattispecie di detenzione a fini di spaccio e la disciplina della lieve entità; il comma 1-bis richiamato è stato dichiarato incostituzionale, il comma 5 (fatto di lieve entità) richiede valutazione complessiva di peso, purezza, mezzi, modalità e circostanze
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato in relazione alla contestazione originaria
Regola le circostanze attenuanti generiche; la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto del merito, insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato
Prevede la possibilità di rettificare la sentenza impugnata per errori materiali; qui il Procuratore generale aveva chiesto rettifica, ma la Corte ha ritenuto non necessaria la correzione perché il dispositivo era corretto e prevalente
Limita la facoltà della Corte di Cassazione di correggere errori materiali nel dispositivo quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la sanzione a favore della Cassa delle ammende
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
Ha dichiarato incostituzionale la disposizione corrispondente all'art. 73 comma 1-bis; il richiamo a quella norma è quindi privo di efficacia e costituisce mero errore materiale
Sez. Unite n. 51063 del 27/09/2018 (giurisprudenza)
Conferma che il riconoscimento della lieve entità richiede una valutazione complessiva (quantitativa e qualitativa) e degli altri parametri che indicano la minima offensività della condotta
Massime di principio
- La Corte d'appello può attribuire una diversa qualificazione giuridica dei fatti purché non comporti un trattamento sanzionatorio più grave (divieto di reformatio in peius) in mancanza di impugnazione del PM
- Un errore materiale o un refuso nella motivazione o nel dispositivo (es. richiamo a norma abrogata o incostituzionale) non determina automaticamente l'annullamento se non incide sulla qualificazione sostanziale del fatto
- Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990 si basa su una valutazione complessiva: non solo il peso della droga ma anche purezza, numero di dosi ricavabili, mezzi e modalità (bilancino, materiale di confezionamento, uso dell'abitazione), e pertanto non è sufficiente il solo dato ponderale
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o mancante
- Le rettifiche ex art. 619 c.p.p. si applicano con cautela: se il dispositivo è corretto e prevale sulla motivazione, la rettifica non è necessaria
- La Corte di Cassazione ha limiti nella correzione di errori materiali nel dispositivo quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile (effetto dell'art. 130 c.p.p.), per cui alcune rettifiche non possono essere operate in sede di legittimità
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