Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4180/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione limitata alla statuizione di confisca della somma in sequestro (36.980,00 euro). Il ricorrente ha dedotto che il denaro era in parte riconducibile alla fidanzata (incassi derivanti dalla vendita di gratta e vinci) e in parte frutto di donazione, che la somma era detenuta in un diverso appartamento rispetto alla droga e che il giudice di merito ha frainteso o svalutato senza adeguata motivazione le dichiarazioni e la documentazione prodotte dalla difesa. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro: ha annullato la parte della sentenza concernente l'ablazione della somma e ha disposto il rinvio al Tribunale di Novara per un nuovo giudizio esclusivamente su quel punto, affinché il giudice valuti, tenendo conto anche degli elementi prodotti dalla difesa, se disporre o meno la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Restano confermate le altre statuizioni del patteggiamento (condanna per la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e confisca dello stupefacente).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento. La Corte precisa che la produzione di indagini difensive successiva all'accordo non può essere automaticamente esclusa dalla valutazione del giudice quanto alla legittimità della confisca disposta con il patteggiamento.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; alla fattispecie contestata si riferisce la condanna mediante patteggiamento. La Corte distingue il reato di mera detenzione dalla cessione, rilevando che il denaro non è automaticamente profitto del reato di detenzione.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla nozione di misura di sicurezza illegale: la confisca applicata in violazione dei presupposti di legge può essere sindacata in Cassazione anche quando disposta in sede di patteggiamento.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca per sproporzione rispetto al reddito o al patrimonio e che, per il reato di detenzione di stupefacenti, è la possibile base normativa per la confisca del denaro tramite il rinvio operato dall'art. 85-bis del DPR 309/1990; la Corte ha ordinato che il Tribunale riesamini la confisca alla luce dei criteri di tale articolo.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca per profitto del reato: la Corte ricorda che, rispetto al reato di mera detenzione, l'art. 240 non è applicabile per giustificare la confisca del denaro se manca il nesso diretto col reato.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Attribuisce rilievo, nel settore stupefacenti, al richiamo all'art. 240-bis c.p. La Corte dispone che il giudice di merito valuti la confisca alla luce del rinvio previsto da questa norma.

  • art. 73, comma 7-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma applicabile ai casi di cessione (vendita) di stupefacenti; la Corte osserva che tale disposizione non può essere utilizzata per giustificare la confisca del denaro nel caso di mera detenzione, per mancanza del necessario nesso.

Massime di principio

  • La confisca del denaro in caso di mera detenzione di stupefacenti richiede il rispetto dei presupposti dell'art. 240-bis c.p.: non si può presumere automaticamente che il denaro sia profitto del reato.
  • La statuizione di confisca disposta in sede di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione se è illegittima o priva di adeguata motivazione; la Corte può annullare limitatamente alla misura ablativa pur lasciando intatto il resto dell'accordo.
  • Le prove e le indagini difensive anche se prodotte dopo l'accordo di patteggiamento non devono essere automaticamente escluse dalla valutazione del giudice quando si decide sulla confisca: il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente il rifiuto di elementi che rendono verosimile una fonte lecita del denaro.
  • Se il denaro è trovato in un luogo diverso da quello dove è stata rinvenuta la droga, e/o risulta riferibile a terzi (donazione, vincita, incasso), il giudice deve valutare il nesso tra denaro e reato e motivare puntualmente il rigetto delle allegazioni difensive.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe documentare con atti probatori la provenienza lecita del denaro e chiedere che il giudice applichi i criteri di valutazione previsti dall'art. 240-bis; il mancato esame di tali elementi può determinare l'annullamento della confisca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.