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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33386/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un'istanza di interpello disapplicativo presentata da una società agricola in nome collettivo ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui si chiedeva di non applicare la disciplina delle società in perdita sistematica/non operative per l'anno d'imposta 2014. La società sosteneva di aver svolto effettiva attività imprenditoriale e di aver percepito canoni di locazione congrui rispetto al mercato per un immobile locato, mentre per un altro immobile non locato deduceva l'esistenza di oggettive condizioni di mercato che impedivano di conseguirne una redditività adeguata. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo legittimo il diniego, valorizzando anche un precedente relativo all'anno 2012 e ritenendo non assolto l'onere probatorio sulle oggettive situazioni ostative. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 30, commi 1 e 4-bis, della l. n. 724 del 1994 per omessa verifica concreta dell'operatività della società nel 2014 e per uso inconferente di un precedente concernente un diverso periodo d'imposta; dall'altro, omesso esame di fatti decisivi, in particolare della congruità dei canoni di locazione e delle circostanze oggettive che avrebbero giustificato il mancato superamento della soglia di redditività. La Corte, richiamata la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea e la propria giurisprudenza successiva, ha ritenuto fondati i motivi, evidenziando che la disciplina nazionale non può negare la soggettività passiva IVA né il diritto alla detrazione per il solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi e che occorre accertare in concreto, per l'anno in contestazione, se il soggetto abbia effettivamente esercitato un'attività economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia, rilevando che la decisione di merito non si era conformata ai principi unionali sulla nozione di soggetto passivo IVA e sul divieto di subordinare il diritto alla detrazione al mancato superamento di una soglia di ricavi. Ha inoltre escluso rilevanza alle considerazioni della CTR sull'onere della prova delle oggettive situazioni ostative, giudicandole inconferenti alla luce del diritto UE. La pronuncia impugnata è stata dunque annullata perché non aveva verificato, con riguardo all'anno 2014, se la società svolgesse effettivamente un'attività economica e fosse soggetto passivo IVA.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Viene richiamato come parametro del motivo per violazione di legge, relativo alla dedotta falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 30 l. n. 724/1994.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Viene richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi del giudizio.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere probatorio sull'operatività della società e sulle circostanze ostative al superamento della soglia di redditività.

  • art. 30, commi 1 e 4-bis, legge n. 724 del 1994

    La Corte afferma che la disciplina sulle società non operative, nella parte in cui collega effetti preclusivi al mancato raggiungimento di soglie di ricavi, si pone in conflitto con la direttiva IVA e deve essere disapplicata dal giudice nazionale.

  • art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata come base dell'istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società.

  • art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    Interpretato nel senso che non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA a chi effettui operazioni rilevanti ai fini IVA, anche se il loro valore economico non raggiunge la soglia nazionale prevista.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    Interpretato nel senso che ostacola una normativa nazionale che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per il solo insufficiente ammontare delle operazioni a valle.

  • art. 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE

    Richiamato tra le disposizioni che disciplinano il diritto alla detrazione dell'IVA nei termini ribaditi dalla Corte di giustizia.

  • art. 273 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per il principio secondo cui le misure antielusive degli Stati membri non possono eccedere quanto necessario e non possono mettere sistematicamente in discussione la neutralità dell'IVA.

  • art. 63 direttiva 2006/112/CE

    Citato nel quadro interpretativo della Corte di giustizia sulla disciplina IVA.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la qualità di soggetto passivo dipende dall'effettivo esercizio di un'attività economica e non può essere negata solo perché il volume delle operazioni a valle non raggiunge una soglia di ricavi predeterminata dal diritto nazionale.
  • Una disciplina nazionale che faccia discendere la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA dal mancato superamento di soglie di redditività si pone in contrasto con il sistema comune IVA e con il principio di neutralità, e deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
  • Nel valutare l'applicabilità della disciplina sulle società non operative occorre un accertamento concreto e riferito al singolo periodo d'imposta, non essendo sufficiente il richiamo a precedenti relativi ad annualità diverse.
  • Le eventuali limitazioni al diritto di detrazione o al riconoscimento della soggettività passiva sono ammissibili solo in presenza di elementi oggettivi che dimostrino frode o abuso; non è sufficiente una mera presunzione legale fondata su soglie reddituali.
  • Le misure antielusive degli Stati membri in materia IVA devono essere proporzionate e non possono essere utilizzate in modo da rimettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione e la neutralità dell'imposta.

Come è indicizzato

RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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