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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07209/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato nel quale un dipendente, già adibito a mansioni di direttore di agenzia, era stato successivamente assegnato a mansioni di addetto allo sviluppo a decorrere dal 9/3/2012. Il lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento, sostenendo che le nuove mansioni fossero inferiori, meno qualificate e prive della precedente responsabilità funzionale, gerarchica e di coordinamento. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale da dequalificazione, liquidato in via equitativa nella misura del 30% della retribuzione globale di fatto percepita nel periodo considerato. La banca ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso: (1) violazione degli artt. 2103, 2697 e 2727-2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto il danno alla professionalità in modo astratto e apodittico; (2) violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova del danno da parte del lavoratore; (3) violazione dell'art. 1226 c.c. per la quantificazione equitativa del danno nel 30% della retribuzione, ritenuta eccessiva rispetto alla durata e all'entità del demansionamento; (4) violazione dell'art. 2103 c.c. per avere qualificato come demansionante il passaggio da direttore di agenzia ad addetto allo sviluppo; (5) violazione degli artt. 76 e 77 del CCNL di settore, sostenendo che, secondo la declaratoria collettiva, il demansionamento non sarebbe configurabile in ragione della comune collocazione nelle aree contrattuali e dell'asserita irrilevanza del ruolo funzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i motivi attinenti alla sussistenza del demansionamento, affermando che il giudice di merito aveva correttamente valutato in concreto la non equivalenza tra le mansioni di direttore di agenzia e quelle di addetto allo sviluppo, per differenza di contenuto professionale, di responsabilità, di autonomia organizzativa e di collocazione gerarchica. Ha inoltre respinto le censure sulla prova e sulla liquidazione del danno, osservando che la Corte d'appello aveva motivato la sussistenza del pregiudizio patrimoniale valorizzando durata, qualità delle mansioni, impoverimento della professionalità e compressione della spendibilità del bagaglio professionale; ha ritenuto legittimo l'uso della retribuzione come parametro equitativo di quantificazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore previsione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Il divieto di variazioni in peius delle mansioni tutela la professionalità acquisita; l'equivalenza va valutata in concreto, non solo in base all'inquadramento formale o alla comune area contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare il danno da demansionamento grava sul lavoratore, ma la prova può essere anche presuntiva mediante indici gravi, precisi e concordanti.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per desumere il danno da demansionamento da elementi fattuali sintomatici della dequalificazione e delle sue conseguenze.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione del danno da demansionamento può avvenire equitativamente, anche assumendo la retribuzione come parametro di riferimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere usate per rivalutare il merito o gli accertamenti fattuali compiuti dai giudici di merito.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sui fatti è ulteriormente precluso se il ricorrente non indica le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito.

  • art. 76 CCNL 8 dicembre 2007

    La declaratoria collettiva non impedisce la verifica in concreto dell'equivalenza delle mansioni ai fini dell'art. 2103 c.c.

  • art. 77 CCNL 8 dicembre 2007

    La collocazione nella medesima area contrattuale non basta a escludere il demansionamento se le mansioni successive sono concretamente inferiori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 2103 c.c., l'equivalenza tra vecchie e nuove mansioni deve essere verificata in concreto, avendo riguardo al contenuto professionale effettivo, al livello di responsabilità, all'autonomia, al coordinamento di risorse e alla capacità di valorizzare il patrimonio professionale acquisito dal lavoratore.
  • La mera appartenenza delle mansioni alla stessa area o qualifica contrattuale non esclude il demansionamento se la nuova assegnazione comporta un apprezzabile impoverimento della professionalità o la perdita di responsabilità e funzioni qualificanti.
  • Il danno da demansionamento può essere provato anche mediante presunzioni, utilizzando indici come la durata della dequalificazione, la qualità e quantità delle attività svolte, la diversa collocazione organizzativa e l'incidenza sulla spendibilità professionale del lavoratore.
  • La liquidazione del danno da dequalificazione può essere effettuata equitativamente, e la retribuzione percepita può costituire un ragionevole parametro di riferimento, purché il percorso motivazionale dia conto delle circostanze concrete del caso.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti sotto la veste della violazione di legge, specie quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme e il ricorso non evidenzi specifiche divergenze tra le decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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