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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35432/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa ha dedotto che uno dei reati contestati era estinto per prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di appello (sentenza del 20/03/2025) e che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'estinzione nonostante il concordato ex art. 599-bis c.p.p. L'oggetto del ricorso riguarda in particolare due episodi di detenzione e cessione di stupefacenti (qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990), rispettivamente del 08/03/2016 (capo A2) e del 16/01/2017 (capo Q); la difesa ha sostenuto che il primo fatto (08/03/2016) era prescritto alla data della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo A2 (commesso il 08/03/2016) ritenendo compiutamente decorso il termine utile per la prescrizione alla data della sentenza di appello (20/03/2025). Pertanto ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente al capo A2 ed ha cancellato la corrispondente maggiorazione di pena (mesi 3) e la multa di euro 300. Per il capo Q (commesso il 16/01/2017), ritenuto il fatto più grave, la prescrizione non era invece maturata e la condanna è stata confermata nella parte restante. La Corte ha inoltre osservato che il concordato non impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione e che la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa; ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per valutazioni ex art. 56 legge n. 689/1981 (eventuali determinazioni sull'autorizzazione a lasciare il domicilio).

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il concordato in appello; la Corte rileva che l'accordo tra le parti non esclude la possibilità di dichiarare d'ufficio la prescrizione di un reato, salvo rinuncia espressa.

  • art. 73 DPR n. 309/1990, comma 5

    Qualifica normativa dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti nella fattispecie; utilizzata per qualificare i fatti giudicati.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per stabilire quale fatto sia considerato il più grave ai fini della continuazione; la Corte ha ritenuto il capo Q come fatto più grave.

  • art. 99 comma 2 c.p.

    Norma sulla recidiva infra-quinquennale; la recidiva è stata contestata e valutata nel calcolo della pena.

  • art. 157 c.p. e art. 161 c.p.

    Richiamati in relazione ai termini della prescrizione e al loro computo; sulla base di tali disposizioni la Corte ha calcolato che la prescrizione era maturata per il capo A2 ma non per il capo Q.

  • art. 157 comma 7 c.p.p.

    Stabilisce che la rinuncia alla prescrizione deve avere forma espressa e non è desumibile per equivalenti; la Corte l'ha invocata per escludere che il concordato comporti implicitamente rinuncia alla prescrizione.

  • art. 129 comma 1 c.p.p.

    Richiamato come disposizione che consente di escludere dal calcolo della pena la quota relativa al reato prescritto (espunzione) quando necessario.

  • art. 56 legge n. 689/1981

    Norma richiamata per le eventuali determinazioni sull'autorizzazione a lasciare il domicilio (misure accessorie/condotte connesse alla detenzione domiciliare) da valutare dalla Corte d'appello in relazione alla modifica della pena.

Massime di principio

  • La prescrizione di un reato può essere rilevata dalla Corte anche dopo che le parti hanno concluso un concordato in appello: l'accordo non vale come rinuncia tacita alla prescrizione, la quale richiede rinuncia espressa.
  • Se tra più reati in continuazione uno risulta prescritto, la sentenza concordata va corretta ed espunta la quota di pena riferibile al reato prescritto, senza che ciò invalidi automaticamente l'intero concordato per gli altri reati non prescritti.
  • La declaratoria di prescrizione parziale può incidere non solo sulla misura della pena principale ma anche sulle misure sostitutive o condizioni accessorie (es. termini per autorizzazione a lasciare il domicilio), e pertanto il giudice di merito può dover rivalutare tali aspetti.
  • La parte che intende rinunciare al beneficio della prescrizione deve farlo in forma espressa; ciò impedisce che la rinuncia sia desunta implicitamente dall'accordo o dal conteggio delle pene.
  • In presenza di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione che deduca l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione se tale estinzione era maturata anteriormente alla pronuncia impugnata.

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