Cassazione Civile, Ordinanza n. 36546/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto la società distributrice dell'energia elettrica chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un'interruzione della fornitura: danni ad apparecchiature e deterioramento di merce congelata, poi distrutta su ordine dell'autorità competente. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, per il danno alle apparecchiature, mentre era stata esclusa la prova del nesso causale tra il disservizio e l'ulteriore danno alla merce. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto, da un lato, l'erronea valutazione del materiale probatorio e il vizio motivazionale in relazione alla durata del disservizio e alla prova dell'an e del quantum del danno da merce avariata; dall'altro, ha censurato la sentenza per non avere considerato la natura contrattuale del rapporto di somministrazione e la violazione degli obblighi del fornitore, sostenendo che l'interruzione integrasse inadempimento ex art. 1218 c.c. e che non fosse stato provato caso fortuito o forza maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e a censurare la motivazione in termini non più consentiti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'insufficienza della prova del danno e del nesso causale tra il guasto elettrico e l'avaria della merce, anche in relazione alla durata effettiva del disservizio e alla quantità di merce presente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato dalla ricorrente per affermare la responsabilità contrattuale del somministrante in caso di interruzione della fornitura; la Corte non si pronuncia nel merito della tesi, perché reputa le censure inammissibili e non idonee a scalfire la ratio basata sulla carenza di prova del danno e del nesso causale
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
non è citato espressamente con numero, ma il richiamo al vizio motivazionale nei termini di omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione viene considerato non più consentito
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il rigetto della domanda si fonda sull'insufficienza della prova del danno e del nesso causale, è inconferente dedurre solo la mera esistenza del guasto o la responsabilità astratta del debitore.
- Nei giudizi risarcitori, la parte che agisce deve provare non solo l'evento astrattamente dannoso, ma anche l'effettiva consistenza del pregiudizio e il collegamento eziologico tra fatto dedotto e danno lamentato.
- La deduzione del vizio motivazionale non può essere formulata nei termini di 'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione' secondo il previgente paradigma, né può tradursi in un appello al riesame del merito.
- L'affermazione della responsabilità contrattuale del fornitore non esonera la parte attrice dall'onere di allegare e provare in modo specifico il danno subito e la sua derivazione causale dall'inadempimento dedotto.
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