Cassazione Civile, Ordinanza n. 08809/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di Euro 141.618,99, qualificati come commissioni maturate su forniture effettuate dalla società poi opponente in favore di clienti segnalati dall'altra società e/o in virtù di asserite cessioni di contratto. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il rapporto fosse in realtà di agenzia, mediazione o procacciamento d'affari, con conseguenti eccezioni di nullità e prescrizione del credito, oltre a contestare la prova e l'esigibilità delle provvigioni e a dedurre la debenza di un proprio controcredito da compensare. In appello insisteva sulla qualificazione del rapporto e sulla mancata considerazione di documenti e fatti ritenuti decisivi. In cassazione proponeva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, assumendo che la corte d'appello avesse considerato tardive le memorie conclusionali; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 342 c.p.c., per errata distribuzione dell'onere probatorio e per avere il giudice di merito rivalutato i fatti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall'inserimento della controparte nella rete di vendita e da documentazione probatoria che, secondo la ricorrente, dimostrava una diversa qualificazione del rapporto; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita mancata valutazione della domanda secondo il suo contenuto sostanziale; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa non contestazione del pagamento di somme a una terza società per le provvigioni di specifiche forniture. La Corte di cassazione ha ritenuto che il rapporto fosse stato correttamente qualificato dai giudici di merito come cessione di contratto, e non come agenzia, mediazione o procacciamento d'affari, valorizzando il contenuto della documentazione e la contraddittorietà delle allegazioni della ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata per pretesa violazione del contraddittorio, osservando che la corte territoriale non aveva affermato la tardività delle memorie e, comunque, aveva deciso ben oltre i termini per il loro deposito. Ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, ribadendo che la qualificazione del rapporto come cessione di contratto era stata sorretta da adeguata motivazione e che l'appellante, per contestare il contenuto di documenti non integralmente riportati in sentenza, avrebbe dovuto metterli a disposizione del giudice di appello. Ha ritenuto infondato il motivo ex art. 112 c.p.c., poiché la corte territoriale si era pronunciata sui temi dedotti e aveva coerentemente escluso la riconducibilità dei rapporti alle figure di agenzia o mediazione/procacciamento. Ha infine dichiarato inammissibile anche il motivo sull'omesso esame di fatto decisivo, rilevando che la questione della non contestazione era stata sostanzialmente risolta in senso negativo dal giudice di merito e che la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito. Alla soccombenza è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. e all'art. 24 Cost. per escludere la violazione del diritto di difesa in relazione ai termini per gli scritti conclusionali.
Utilizzato dalla ricorrente per lamentare una compressione del contraddittorio, ma la censura è stata respinta perché non risultava alcuna decisione della corte d'appello sulla tardività delle memorie.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della doglianza sul diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato alcuna lesione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza e di violazione del contraddittorio o dell'art. 112 c.p.c.
La Corte ha ribadito che non vi era violazione dell'onere della prova, ma solo richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato nel motivo relativo all'appello; la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione il merito e non il corretto svolgimento del giudizio di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti storici erano stati comunque considerati dal giudice di merito.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il giudice d'appello si era pronunciato sulle questioni sollevate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità del credito in difetto di iscrizione della controparte nell'albo dei mediatori; la censura è stata respinta in quanto il rapporto non è stato qualificato come mediazione.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito qualifica un rapporto contrattuale sulla base della documentazione in atti, la censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova lettura del materiale probatorio, ma deve individuare un vero vizio di legittimità.
- Se il contenuto testuale di documenti decisivi non è riportato nella sentenza né pacificamente negli atti, la parte che li invoca in appello ha l'onere di produrli o comunque di metterli a disposizione del giudice di impugnazione.
- L'omesso esame di un "fatto decisivo" non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non siano state esaminate tutte le singole prove che lo riguardano.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre se la sentenza di merito affronta sostanzialmente le questioni dedotte, anche quando le argomentazioni dell'appellante siano respinte perché contraddittorie o incompatibili tra loro.
- La non contestazione o contestazione di un fatto appartiene alla valutazione del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, non per ottenere una rivalutazione del merito.
- La deduzione di più qualificazioni contrattuali alternative e reciprocamente incompatibili, fondate sui medesimi elementi probatori, può essere ritenuta contraddittoria e quindi inidonea a sovvertire la decisione di merito.
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