Cassazione Civile, Ordinanza n. 33897/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento del saldo relativo a prestazioni sanitarie rese nel mese di dicembre 2006 in regime di accreditamento provvisorio. L’azienda sanitaria locale proponeva opposizione sostenendo, tra l’altro, la mancata prova dell’accreditamento, dell’accordo scritto richiesto dalla disciplina di settore e del rispetto dei tetti di spesa. Il tribunale accoglieva l’opposizione. In appello la struttura deduceva: ultrapetizione del primo giudice; persistenza del rapporto di accreditamento provvisorio; formazione di giudicato esterno per effetto di un precedente decreto ingiuntivo non opposto, relativo a prestazioni rese nel mese di novembre 2006; erronea ripartizione dell’onere della prova sul mancato superamento dei tetti di spesa. La corte territoriale respingeva l’appello ritenendo che il precedente decreto non opposto non precludesse la contestazione del rapporto per il mese successivo, trattandosi di credito con carattere periodico. Con il ricorso per cassazione la struttura sanitaria denunciava violazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto aveva formato giudicato sull’esistenza e validità del rapporto contrattuale e dell’accreditamento per l’intera annualità 2006, sicché non era consentito rimettere in discussione tali presupposti con riferimento alle prestazioni di dicembre 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, non si sia in presenza di obbligazioni periodiche, bensì di un rapporto contrattuale unitario annuale, nel quale il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto per prestazioni di novembre 2006 si estende anche ai presupposti logico-giuridici del credito per le prestazioni di dicembre 2006, inclusa l’esistenza dell’accreditamento provvisorio e del valido contratto scritto per l’annualità 2006. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge per falsa applicazione delle norme sul giudicato.
Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti e preclude il riesame dei punti di fatto e di diritto che costituiscono la premessa logico-giuridica della decisione irrevocabile.
Il giudicato formale del provvedimento è richiamato come presupposto del giudicato sostanziale e della sua efficacia preclusiva.
La preclusione derivante dal giudicato si estende ai punti decisi in via logico-giuridica, senza necessità di una domanda autonoma su questioni pregiudiziali in senso tecnico.
Viene richiamato solo per distinguere le obbligazioni periodiche dalle obbligazioni derivanti da un unico rapporto contrattuale con rendicontazione periodica.
decreto legislativo n. 502 del 1992, art. 8-quinquies
È la base normativa del rapporto di accreditamento e dell’accordo contrattuale con le strutture sanitarie accreditate.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto copre non solo il credito azionato per il periodo indicato nel ricorso monitorio, ma anche i presupposti logico-giuridici necessari alla decisione, quando questi siano comuni al successivo giudizio tra le stesse parti.
- Nei rapporti di accreditamento sanitario non si configura, di regola, una pluralità di obbligazioni periodiche autonome; il rapporto va qualificato come unitario e annuale, con conseguente estensione del giudicato ai fatti costitutivi permanenti del rapporto per l’intera annualità.
- La periodicità delle fatture o dei rendiconti non trasforma il credito in obbligazione periodica, se il titolo sottostante è unico e le prestazioni dipendono da un rapporto contrattuale annuale comune.
- Quando il fatto costitutivo del diritto è identico e permane nel tempo, il giudicato su un periodo precedente impedisce di rimettere in discussione la validità del rapporto anche per il periodo successivo, salvo che intervengano elementi variabili o sopravvenuti.
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