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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01713/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto della Corte di appello che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale delle misure di prevenzione che aveva applicato la sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno. Il difensore deduceva violazione di legge (artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011, art. 27 Cost.) per omessa e insufficiente valutazione della "pericolosità sociale" tenuto conto di un lungo periodo di detenzione cautelare e di esecuzione: sosteneva che non esistevano elementi di collegamento attuale con l'associazione mafiosa se non fatti risalenti a prima del 2021, che a quella data erano seguiti anni di custodia cautelare (quattro/cinque anni) e che tale periodo non era stato valutato ai fini della attualità della pericolosità sociale; eccepiva altresì la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 (così come richiamato) se interpretato in modo da escludere un'analoga verifica per chi abbia subito detenzione cautelare, sostenendo che la custodia cautelare avrebbe funzione rieducativa e dovesse concorrere nella valutazione della pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., ritenendo le censure reiterative di argomentazioni già presentate e non confrontate criticamente con le ragioni della decisione di merito. Sul merito, il decreto impugnato documentava la condanna definitiva del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e l'emersione della sua affiliazione a una consorteria riconducibile alla famiglia Mannolo, non contestati dalla difesa; risultava inoltre un periodo di custodia cautelare protrattosi per cinque anni. La Corte ha confermato il principio secondo cui la detenzione cautelare non ha funzione rieducativa e non è idonea, di per sé, a escludere o attenuare la presunzione di attualità della pericolosità sociale: l'effetto rieducativo può essere valutato principalmente durante l'esecuzione della pena; la verifica prevista dall'art. 14, comma 2-ter, è applicabile quando la detenzione abbia costituito effettiva esecuzione della pena (o sia stata imputata alla pena ai sensi dell'art. 657 c.p.p.). Considerati gli elementi che dimostravano adesione stabile ad organizzazione mafiosa e la persistenza di condotte fino a poco prima della misura cautelare, il giudice della prevenzione aveva correttamente escluso il distacco dal contesto associativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione), artt. 1 e 4

    Richiamate come fondamento normativo delle misure di prevenzione e della nozione di pericolosità sociale; il ricorrente invocava queste norme per contestare la valutazione della pericolosità, ma la Corte ha ritenuto le censure prive di specificità.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter

    "dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato"

    La Corte interpreta la norma come riferita alla situazione in cui la detenzione abbia costituito effettiva esecuzione della pena; la norma richiede una verifica della persistenza della pericolosità dopo esecuzione prolungata della detenzione ma non equipara automaticamente la custodia cautelare priva di funzione rieducativa all'esecuzione della pena.

  • Costituzione, art. 27, comma 3

    Rilevata la funzione rieducativa della pena: la Corte osserva che tale funzione permette la verifica caso per caso dell'effettivo risultato rieducativo, che tuttavia può essere apprezzato soprattutto durante l'esecuzione della pena.

  • Codice penale, art. 416-bis

    La condanna definitiva per associazione mafiosa è stata considerata elemento probante della pericolosità sociale e della stabile adesione all'organizzazione, non contestato dalla difesa.

  • Codice di procedura penale, artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c)

    Norme richiamate per l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità dei motivi: la cassazione richiede censure nuove e critiche rispetto alle argomentazioni già esaminate in merito.

  • Codice di procedura penale, art. 657, comma 1

    Richiamato per spiegare che il periodo di custodia può essere imputato alla pena e allora rilevare ai fini della verifica di cui all'art. 14, comma 2-ter; tale situazione non si verificava nel caso in esame.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata: Corte costituzionale, sent. n. 162/2024

    La Corte costituzionale ha sottolineato che la funzione rieducativa della pena impone verifiche caso per caso sull'efficacia rieducativa ma ha precisato che tale valutazione è compiuta soprattutto durante l'esecuzione della pena; la Cassazione utilizza questo precedente per escludere che la custodia cautelare sostituisca la valutazione dell'esecuzione.

  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. 1, n. 27970/2017 (Greco) e Cass. Sez. 2, n. 12915/2015 (Rango)

    Precedenti che affermano che la sottoposizione a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, non è compatibile con la ritenuta cessazione o attenuazione della presunzione di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione.

Massime di principio

  • La custodia cautelare non ha funzione rieducativa: periodi di detenzione cautelare non sono di norma idonei a dimostrare la cessazione della pericolosità sociale salvo che siano stati imputati ed effettivamente computati come esecuzione della pena.
  • L'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 richiede una verifica della persistenza della pericolosità dopo una detenzione protratta (almeno due anni) solo se quella detenzione ha costituito effettiva esecuzione della pena o è stata imputata alla pena.
  • Una condanna definitiva per associazione mafiosa e comportamenti recenti collegabili all'associazione costituiscono elementi forti per ritenere sussistente la pericolosità sociale e legittimano l'applicazione della sorveglianza speciale.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente reiterativi delle questioni già discusse in sede di merito; la mancanza di confronto critico con le motivazioni della sentenza impone l'inammissibilità.
  • Se si vuole che periodi di custodia siano valutati ai fini della cessazione della pericolosità, è necessario dimostrare che tali periodi abbiano avuto carattere di esecuzione della pena (imputazione ai sensi dell'art. 657 c.p.p.) o fornire elementi concreti e specifici di mutamento della personalità riconducibili al trattamento penitenziario.
  • La giurisprudenza e la Corte costituzionale privilegiano una valutazione caso per caso dell'effetto rieducativo: non bastano affermazioni generiche, occorrono elementi probatori della reale evoluzione personale.

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