Cassazione Civile, Ordinanza n. 25512/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di somme corrisposte a un ex dirigente di ESSO a titolo di indennità di previdenza/rimborso di ritenute IRPEF relative all'anno 2008. L'Ufficio aveva inizialmente accolto la domanda di rimborso del contribuente per la differenza tra le ritenute trattenute e quelle che, secondo la sopravvenuta ricostruzione giurisprudenziale, sarebbero state dovute; successivamente aveva iscritto a ruolo e notificato una cartella per il recupero di quanto rimborsato, ritenendo indebito il rimborso. Il contribuente aveva contestato la cartella e i giudici di merito l'avevano annullata, ritenendo provato il diritto al rimborso sulla base di un'attestazione della cassa di previdenza e di un prospetto di calcolo elaborato dallo stesso contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 48, lett. a), d.P.R. 917/1986, dell'art. 14-bis d.lgs. 124/1993, dell'art. 13 d.lgs. 168/2001, dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto provata la natura e l'entità dei rendimenti assoggettabili all'aliquota del 12,50% sulla base di documenti privi di indicazioni sui criteri di quantificazione e sull'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché accerti se una parte delle somme corrisposte al contribuente derivi effettivamente dal rendimento conseguito, fino al 31.12.2000, dall'impiego sul mercato dei contributi versati, applicando solo a tale parte l'aliquota del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985, art. 6, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente, poiché la documentazione prodotta non dimostrava l'effettivo investimento sul mercato e il rendimento da esso derivato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata; la Corte ne ricostruisce l'applicazione nel quadro del regime fiscale delle prestazioni di fondi previdenziali integrativi.
art. 48, lett. a), d.P.R. 917/1986
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata, in relazione alla tassazione delle somme erogate al contribuente.
art. 14-bis d.lgs. 124/1993
Richiamato nel motivo di ricorso quale disciplina dei fondi previdenziali integrativi rilevante per il trattamento fiscale delle prestazioni.
Richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione evocata dall'Ufficio a sostegno della censura.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma relativa al rimborso di tributi indebitamente versati.
La Corte ribadisce che l'onere di provare la parte della prestazione ascrivibile al rendimento frutto di investimento grava sul contribuente che intenda fruire dell'aliquota agevolata del 12,50%.
Richiamati dalle Sezioni Unite come base del regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, per la parte maturata dal 1 gennaio 2001, anche alle somme diverse dal rendimento.
Per la parte di prestazione che costituisce rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, trova applicazione la ritenuta del 12,50%.
D.Lgs. n. 124/1993
Richiamato dalla giurisprudenza evocata dalla Corte come discrimine temporale e sistematico per il regime fiscale dei fondi previdenziali complementari.
Cass. Sez. U. n. 13642/2011
Enuncia il principio secondo cui, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è tassata separatamente solo quanto alla sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Cass. 28 febbraio 2020, n. 5487
Precisa che la quantificazione del rendimento deve essere compiuta dal giudice di merito mediante congrua analisi della fattispecie concreta, accertando natura, quantità e reale impiego sul mercato del capitale accantonato.
Cass. 20 marzo 2019, n. 7728
Esclude che l'onere probatorio del contribuente sia assolto con il mero rinvio a conteggi del datore di lavoro o del fondo privi di specificazione dei criteri usati per quantificare il rendimento.
Massime di principio
- Nelle controversie sul trattamento fiscale delle prestazioni erogate da fondi previdenziali integrativi a soggetti iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento: la prima resta assoggettata a tassazione separata, mentre al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato si applica la ritenuta del 12,50% per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000.
- Chi invoca l'aliquota agevolata del 12,50% ha l'onere di provare non solo l'esistenza di un importo qualificabile come rendimento, ma anche che esso derivi effettivamente dall'impiego sul mercato dei capitali accantonati e che sia quantificato secondo criteri verificabili.
- Non è sufficiente, per assolvere l'onere della prova, produrre attestazioni del fondo o del datore di lavoro e prospetti di calcolo privi di indicazioni sui criteri di formazione del rendimento e sull'effettivo investimento sul mercato finanziario.
- Il giudice di merito deve procedere a un accertamento concreto della natura e della quantità del rendimento, verificando se e in quale misura il fondo abbia investito sul mercato il capitale accantonato e quali risultati abbia conseguito; solo la parte così accertata può beneficiare della tassazione più favorevole.
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