Cassazione Penale, Ordinanza n. 19029/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna in primo grado per reati tributari. Ha dedotto, con un primo motivo, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2013, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la mancata acquisizione di documentazione detenuta da terzi e che non vi fosse prova certa del pagamento dell'IVA sulle fatture relative alle cessioni di autovetture. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla detenzione delle scritture contabili, contestando che vi fosse prova certa che tali documenti fossero nella sua disponibilità e qualificando la motivazione della Corte d'appello come congetturale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima doglianza non cogliesse la ratio della decisione, poiché era pacifico che la società fosse una mera "cartiera" che aveva emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e non aveva presentato la dichiarazione: in tale situazione, il delitto di omessa dichiarazione IVA resta configurabile anche se siano state emesse fatture false, perché l'IVA è comunque dovuta e va dichiarata. Ha inoltre rilevato che il richiamo a un diverso orientamento in tema di imposte sui redditi non era pertinente. Quanto alla seconda censura, ha ritenuto corretta la valorizzazione dell'art. 2220 c.c. in rapporto all'amministratore in carica, titolare di una posizione di garanzia rispetto alla tenuta e conservazione delle scritture, e ha giudicato il motivo generico, perché privo di elementi idonei a scardinare le prove già acquisite e a confutare la motivazione d'appello. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per l'omessa presentazione della dichiarazione; la Corte ne conferma la configurabilità anche quando la società abbia emesso fatture per operazioni inesistenti, poiché l'obbligo dichiarativo permane per l'IVA dovuta.
Norma incriminatrice richiamata per la sottrazione/detenzione delle scritture contabili; la Corte ritiene inammissibile la censura perché l'obbligo di conservazione grava sull'amministratore in carica e il motivo è generico.
È evocato per distinguere la posizione dell'emittente di fatture false da quella del soggetto tenuto all'omessa dichiarazione: il principio richiamato non è applicabile in senso contrario al caso deciso.
L'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture è riferito all'amministratore in carica, che deve compiere ogni sforzo possibile per reperire la documentazione prima di accettare la carica.
Richiamato quale norma che individua le scritture soggette all'obbligo di tenuta e conservazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Non citato
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
È richiamato nel ragionamento relativo alla tassabilità dei redditi illeciti, ma solo per distinguere un principio non decisivo nel caso concreto.
Massime di principio
- Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione IVA è configurabile anche quando il soggetto abbia emesso fatture per operazioni inesistenti, poiché l'IVA resta comunque dovuta e l'obbligo dichiarativo permane.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura congetturale del materiale probatorio.
- L'obbligo di conservazione delle scritture contabili grava sull'amministratore in carica; la censura dell'imputato è generica se non indica elementi concreti idonei a superare le prove già valorizzate nei gradi di merito.
- Un precedente relativo alla tassabilità del prezzo del reato o a una diversa imposta non è spendibile per escludere la responsabilità in tema di omesso versamento o omessa dichiarazione IVA, se il quadro normativo e il thema decidendum sono differenti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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